Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha da poco diffuso un comunicato stampa con il quale si conferma quanto era stato anticipato sulla proroga del termine (dal 31 maggio al 12 giugno 2017) dell'invio della comunicazione delle liquidazioni Iva afferenti il primo trimestre 2017.
Obbligo di servizi telematici Agenzia entrate per F24: "bonus Renzi" e rimborsi 730 esclusi18/5/2017
Il direttore dell'area normativa dell'Agenzia delle entrate, ieri, ad un forum di aggiornamento professionale, ha fatto presente che per l'utilizzo del "bonus Renzi" e per i rimborsi da 730 non sussite obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia delle entrate per la gestione dei crediti utilizzabili in compensazione nei modelli F24. Se il chiarimento verrà confermato in un documento ufficiale, la "stretta" sulle modalità di compensazione diventerebbe un po' meno "invasiva".
E' in fase di valutazione una proroga dei termini per l'invio della comunicazione delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2017. Conseguentemente ed in ragione delle difficoltà tecniche manifestate anche dalle case di software al riguardo, il termine per la consegna allo Studio dei file da trasmettere verrà posticipato.
Facendo seguito alla circolare di Studio n. 6/2017, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, ha precisato che le nuove disposizioni in tema di visto di conformità si applicano alle dichiarazioni fiscali presentate dal 24 aprile 2017; pertanto, la dichiarazione Iva recentemente presentata segue le "vecchie" regole (diversamente le integrative e tardive), i modelli redditi o 770 da presentarsi nel 2017, anche se relativi all'anno 2016, seguiranno le "nuove" regole (euro 5.000, anziché 15.000). Inoltre, ha precisato che potrà effettuare riscontri automatizzati sull'utilizzo in compensazione di crediti fiscali, a prescindere dalla soglia, mediante i mezzi informatici messi a disposizione da parte dell'Agenzia stessa solo a decorrere dall'1 giugno 2017; purtroppo, tale ultimo passaggio non garantisce un pieno affidamento del contribuente, suggerendo, ove possibile, di anticipare l'adozione delle "nuove" modalità.
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