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ANTIRICICLAGGIO
​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha  modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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LEGGE DI BILANCIO 2019 - legge 145/2018

22/1/2019

 
Con la L. 30.12.2018 n. 145 è stata emanata la “legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019.
Tra le novità più significative, si segnalano:
  • l'estensione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (FLAT TAX) per chi ha ricavi fino a 65.000 euro;
  • la tassazione ridotta del 9% degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione;
  • la proroga degli iper-ammortamenti;
  • riapertura possibilità rivalutazione dei beni d'impresa
  • la riapertura termini dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale,
  • le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF;
  • prorogata la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019
  • le modifiche al credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo;
  • gli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti e per le infrastrutture di ricarica.
  • l'estensione della cedolare secca alle locazioni commerciali;
  • l'abrogazione dell'ACE.

Detrazione IVA acquisti nella prima liquidazione successiva all'effettuazione

22/1/2019

 
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall'art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Quindi per le fatture ricevute nel 2019, ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2018 (es. beni consegnati a dic. 2018), la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2019 oppure è possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2020 e il 30.4.2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019. 

Data effettuazione operazione è la data della fattura elettronica

22/1/2019

 

Videoforum Agenzia Entrate del 17.01.2019

Per il primo semestre 2019 la data di emissione della fattura coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. Nel file XML va, dunque, sempre indicata la data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA (art. 6 del DPR 633/72) anche se l’effettivo invio al Sistema di Interscambio avviene successivamente, beneficiando tra l’altro della disapplicazione delle sanzioni qualora inviate entro il termine della liquidazione dell’IVA a debito.

Per forfetari e minimi non c'è obbligo di conservazione elettronica delle fatture

17/1/2019

 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in particolare per i soggetti minimi e forfetari che sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Tali soggetti, così come i condomini e gli enti non commerciali, hanno diritto di ricevere la fattura in forma cartacea/analogica e possono reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate. Hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture in formato elettronico, senza il conseguente obbligo di conservazione elettronica.

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