NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Prima ipotesi: in automatico con le regole del decreto "Sostegni"
Verrà erogato automaticamente e nella stessa misura e modalità del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) senza necessità di domande.
Seconda ipotesi: con istanza se perdita di fatturato - ALTERNATIVO AL PRIMO
E' previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva con ricavi non superiori ai 10 milioni di euro, e che abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è diversa per:
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi, non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.
B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (tramite un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, AD OGGI NON ANCORA DISPONIBILE.
Terza ipotesi: perdita reddituale
In via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (AD OGGI NON DISPONIBILE), al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti.
PROROGA CARTELLE FISCALI
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI
Viene prevista la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONI
E' previsto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
NOTE DI VARIZIONE IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
E' stato modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
ACE INNOVATIVA
l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.