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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato: come accedere alla sanatoria

29/6/2022

 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento n. 188987/2022 che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
  1. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  2. hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3  del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  4. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
  • di condotte fraudolente;
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Assegno unico universale: attestazione ISEE con effetti retroattivi

20/6/2022

 
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
L’assegno è definito:
  • “unico” perché sostituisce i precedenti aiuti a sostegno della genitorialità e della natalità; da marzo 2022, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e sono venute meno le detrazioni per i minori a carico;
  • “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro.
Ricordiamo che l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
  • per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La norma non prescrive come necessaria la convivenza; il beneficio è pertanto concesso anche al genitore separato o divorziato che presenta la domanda nonostante non faccia più parte del nucleo familiare.
Per la definizione del suo ammontare è prevista:
  • una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Alle famiglie in possesso di ISEE valido, l’Assegno è quindi corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.
La domanda può essere presentata:
  • accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Imposte sui redditi: il calendario delle prossime scadenze

16/6/2022

 
Il prossimo 30 giugno 2022 è la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2021.
Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.
Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:
  • il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
  • a fine mese per i non titolari di partita IVA
Il 30 novembre 2022 si dovrà pagare il 2° acconto derivante dalle dichiarazioni dei redditi 2022x2021.

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