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16.11.2020 scade IVA-INPS
30.11.2020 scade il 2° acconto tasse
   
​                         

Proroga pagamento del 2°acconto tasse dal 30.11.2020 al 30.04.2021 per i contribuenti soggetti a ISA e i forfettari con riduzione fatturato del 33% del 1° sem. 2020 rispetto al 1° sem. 2021.

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Enasarco: massimali ed aliquote contributive

21/2/2020

 
L’aliquota contributiva per l'anno 2020 è del 17%, soglia raggiunta come da aumento programmato e posto in essere a partire dal 2013, per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di capitali.
Inoltre con apposito avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Enasarco ha pubblicato i massimali e i minimali afferenti la contribuzione per l’anno 2020 individuati come segue: 
Agente plurimandatario
Minimale contributivo € 431 con Massimale provvigionale € 25.682
Agente monomandatario
Minimale contributivo € 861 con  Massimale provvigionale € 38.523
Per quanto riguarda gli agenti operanti in forma di società di capitali, le aziende mandanti versano un contributo pari al 4%, di cui il 3% è a carico dell’azienda mandante e il restante 1% è a carico dell’agente operante in forma di società di capitali, senza alcun limite di minimale o massimale. Il regolamento Enasarco all’art. 6, comma 2 precisa che “il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia”. 

Decreto milleproroghe: proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo

19/2/2020

 
Riaperti i termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo. Il termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’ art. 2364, 2° comma, del codice civile (art. 379, 3 comma, primo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). 
Non viene modificata la disposizione prevista dall'art. 379, 3 comma, ultimo periodo, ai sensi del quale, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 c.c., commi secondo e terzo, “si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”, che diventerebbero pertanto il 2018 e 2019.

Decreto milleproroghe: nessuna proroga sulla tracciabilità oneri detraibili

19/2/2020

 
​Nessun differimento dell'obbligo di pagamento tracciabile degli oneri detraibili di cui all'art. 15 del Tuir introdotto a partire dal 1^ gennaio 2020 dall'art. 1, comma 679, della legge di bilancio 2020.
La legge di conversione del Milleproroghe
 non ha infatti disposto nulla in relazione all'onere di tracciabilità dei pagamenti.
Sono esclusi da tale obbligo le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale (comma 680, art. 1 della legge di Bilancio 2020).
Si consiglia quindi di conservare unitamente ai documenti fiscali attestanti il sostenimento degli oneri detraibili anche la prova dell'avvenuto pagamento tracciabile, quale ad esempio la ricevuta del pagobancomat o della carta di credito o una copia dell'assegno.
Ecco un elenco delle spese di cui occorre avere il pagamento tracciabile:
  • Prestazioni sanitarie rese da strutture private
  • Prestazioni sanitarie rese da medici che esercitano la libera professione
  • Prestazioni sanitarie non in convenzione come ad esempio il rilascio da parte del medico di famiglia del certificato di buona e robusta costituzione
  • Spese veterinarie
  • Spese per asili nido
  • Spese per istruzione scolastica e universitaria
  • Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari «fuori sede»
  • Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età dai 5 ai 18 anni
  • Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non lavorano
  • Spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
  • Spese per soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato
  • Spese per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento
  • Spese per gli addetti all’assistenza delle persone non autosufficienti i.e. «badanti»
  • Compensi corrisposti a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
  • Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale
  • Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con contratto di leasing
  • Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e non autosufficienza
  • Premi assicurativi per eventi calamitosi per immobili abitativi
  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado
  • Erogazioni liberali a favore di fondazioni musicali
  • Erogazioni liberali a favore della Società di cultura «la Biennale di Venezia»
  • Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato
  • Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari
  • Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale ed artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di organizzazioni di volontariato, onlus e associazioni di promozione sociale
  • Contributi associativi alle società di mutuo soccorso

Decreto milleproroghe: bonus verde

19/2/2020

 
Per il 2020, è detraibile ai fini Irpef il 36% delle spese finalizzate:
  1. alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Si tratta del “bonus verde”, introdotto dall'art. 1, comma 12, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Al riguardo si precisa quanto segue:
  • per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
  • sono ammesse le spese di cui sopra fino a un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente;
  • possono usufruire dell'incentivo in esame i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

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