Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scadrà il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Grazie alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del decreto crescita (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019), sia per la rottamazione dei ruoli sia per il saldo e stralcio è stato riaperto il termine, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine di presentazione della domanda.
Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scadrà il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, e si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
i soci di società di persone; · i collaboratori di imprese familiari; · i coniugi che gestiscono aziende coniugali; · i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); · i soci di società di capitali “trasparenti”. RATEIZZAZIONI: Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.
Fra le novità più significative contenute, si segnalano le precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura. FATTURE IMMEDIATE L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione. FATTURE DIFFERITE Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”. L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate, andando a sostituire sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il legislatore ha previsto, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
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February 2023
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