Introdotte anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all’edilizia.
CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE
Viene modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all'art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
- per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione";
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione".
I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui all’art. 122, comma 1 , del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.