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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Decreto “Sostegni-ter”: approvati ulteriori aiuti per i settori maggiormente colpiti dalla crisi e il DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE di crediti e sconto in fattura dei bonus edilizi

28/1/2022

 
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è entrata in vigore il 27 gennaio 2022. Prevede ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio, nonché interventi finalizzati a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le imprese.

Introdotte anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all’edilizia.


CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE
Viene modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all'art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione";
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione".
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

​I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui all’art. 122, comma 1 , del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

Legge di Bilancio 2022

5/1/2022

 
La Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Introduce molte novità per professionisti e imprese tra cui la riforma delle aliquote irpef e la parziale abolizione del’ lrap, oltre alle modifiche alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.
Ecco alcune delle principali novità fiscali contenute nella manovra:
Revisione dell’Irpef - Irap
  • IRPEF - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
    - 23% per redditi fino a 15.000 euro
    - 25% 
    per redditi fino a 28.000 euro
    - 35% 
    per redditi fino a 50.000 euro e
    - 43% per redditi oltre 50.000 euro.
    È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
  • IRAP -A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Trattamento integrativo euro 100 (ex bonus Renzi)
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro.
Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima è di ammontare superiore all’imposta lorda. Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Agevolazioni Edilizie
  • SUPERBONUS 110% - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • VISTO DI CONFORMITÀ- Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
  • CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020,anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. L’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  • ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
  • BONUS MOBILI -Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
  • BONUS FACCIATE - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.
Patent box
Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
Fondo transizione industriale
Viene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di Euro dal 2022, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
Esenzione bollo
Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Sugar tax e plastic tax
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Barriere architettoniche
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia – A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Crediti d’imposta
Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:
  • Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%
  • Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.
Bonus tv e decoder
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20.000 Euro, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
Limite alle compensazioni
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di Euro.
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36). La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto.
Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.
Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:
– Si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti
– Si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare
– Si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto
– Si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso
– Si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.
Agevolazioni fiscali per lo sport
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).
Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Più in dettaglio:
– Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa
– Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione
– In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti
– Si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Cashback
Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.
Canone unico patrimoniale
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:
– L’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati
– Le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
– Le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Sospensione ammortamento
Si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies , D.L. n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Cartelle di pagamento
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni. 
Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Si tratta dei versamenti:
  1. a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  2. b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  3. c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  4. d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre2022).

GREEN PASS RAFFORZATO DAL 10.01.2022

3/1/2022

 
Dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilito nel 31 marzo 2022) l’obbligo del Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, viene esteso ad un numero più ampio di attività. Lo ha previsto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del COVID-19.
In particolare, dal prossimo 10 gennaio la certificazione verde rafforzata sarà necessaria per accedere a:
  • servizi di ristorazione, anche all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Resta fermo che l’accesso è comunque consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Il decreto ha altresì modificato le regole per la quarantena precauzionale, stabilendo che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare - solo se sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Tale disposizione è stata introdotta con efficacia immediata, e quindi con effetto anche per le persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2021).

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