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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

​

RISTORI BIS : sospensione versamenti, contributi a fondo perduto, credito imposta locazioni e cancellazione IMU solo per pochi

13/11/2020

 
Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA DEL 16.11.2020
La misura si applica ai soggetti che:
  • esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale  c.d. zone "rosse" e "arancioni";
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 (v. sotto), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone “rosse”.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SECONDO ACCONTO TASSE DEL 30.11.2020
E' disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’art. 98, comma 1 , del “decreto di agosto” (D.L. n. 104/2020 ):
  • operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 (v. sotto), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d."zone rosse”, ovvero
  • esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree c.d. "zone arancioni”.
Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Si ricorda che i soggetti ISA o forfettari, che hanno avuto una riduzione del fatturato del 33% nel 2° semestre 2020 rispetto al 2° semestre 2019, possono rinviare il pagamento del 2° acconto tasse al 30.04.2021, indipendentemente dall'attività esercitata e da dove hanno la sede legale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ZONA ROSSA E ARANCIONE
Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2  e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "arancione" e "rossa"), il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 ) è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 (v. sotto):
  • gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
  • gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
  • alberghi (codice ATECO 551000).
​Operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manufatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020​Coloro che sono riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto) avranno diritto dal 2021 al 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020
Coloro che svolgono attività non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto) avranno diritto dal 2021 al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all'art. 25, commi 4, 5 e 6 , del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020). Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 4 , del D.L. n. 137/2020.
CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE - SOLO ZONA ROSSA
Per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto), nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), si prevede un credito d’imposta - cedibile al proprietario dell’immobile locato - pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è riservata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda.
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU - SOLO ZONA ROSSA

Per il 2020, è prevista la cancellazione della seconda rata dell’Imu – in scadenza il 16 dicembre 2020 - per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto) e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
La misura si riferisce agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (v. sotto).
Di seguito si riporta il nuovo Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.
 493210 - Trasporto con taxi - 100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano - 200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA - 100,00%
551000 - Alberghi - 150,00%
552010 - Villaggi turistici - 150,00%
552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%
552030 - Rifugi di montagna - 150,00%
552040 - Colonie marine e montane 150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence 150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 - Ristorazione ambulante 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00% 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 200,00% 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA 200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 200,00% 
855209 - Altra formazione culturale 200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 - Gestione di stadi 200,00%
931120 - Gestione di piscine 200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA 200,00%
931200 - Attività di club sportivi 200,00%
931300 - Gestione di palestre 200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 - Altre attività sportive NCA 200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA 200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA 200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 - Stabilimenti termali 200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA 100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 - Attività di fotoreporter 100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 - Corsi di danza100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 - Attività delle guide alpine 200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 - Attività di musei 200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.
 Codice ATECO
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 - AREE GIALLE - ARANCIONE E ROSSE

5/11/2020

 

Sono in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le nuove restrizioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, con la previsione di tre distinte zone - definite convenzionalmente “gialla”, “arancione” e “rossa” - identificate in base allo stato del contagio ed alla prevista tenuta del sistema sanitario. L’assegnazione di una Regione ad una determinata area produrrà effetti per un minimo di 15 giorni. 
  
Con particolare riferimento alle attività economiche, si evidenzia che le restrizioni, ove previste, riguardano esclusivamente le attività di espressamente riportate sotto.
Possono invece continuare ad operare tutti i settori non citati, quali industria, artigianato, commercio all’ingrosso e servizi (non alla persona).
 
ATTIVITA' LIMITATE O VIETATE DIVERSIFICATE NELLE 3 AREE:

- nell'area Gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto):
  • Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).
  • Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Commercio al dettaglio: autorizzato.
  • Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Servizi alla persona: autorizzati.
  • Giochi, scommesse e similari: sospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.
  • Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.
  • Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l'attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
  • Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
  • Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL).
  • Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
  • Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professione: sospesi, salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).
  • Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

- nell'area Arancione (Puglia, Sicilia)
Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive:
 Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati.
  • Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

- nell'area Rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive: 
  • Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la "zona arancione", gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività ritenute essenziali ed analiticamente elencate all’allegato n. 23 e 24 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Tali attività possono continuare ad essere esercitate anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l'accesso solo alle attività autorizzate. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
ALLEGATO N. 23 - attività consentite perchè essenziali nella zona rossa:
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
  • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
  • Ristorazione: sospesa. Valgono le medesime regole della zona arancione.
  • Servizi alla persona: sospesi, tranne quelli elencati all’allegato n. 24 al D.P.C.M. 3 novembre 2020.
ALLEGATO N. 24 - attività consentite perchè essenziali nella zona rossa:
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
  • Scuola: didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.
 
Gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ed è necessario compilare l’autodichiarazione.
Il modulo è disponibile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
 
Per quanto riguarda la mobilità sul territorio: è possibile transitare nelle zone “arancioni” e “rosse” se diretti verso zone nelle quali la mobilità non è soggetta a restrizioni, fatto salvo il coprifuoco imposto sull’intero territorio nazionale

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