- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021: il limite all’utilizzo del contante passa da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
- dal 1° gennaio 2022: tale limitazione viene ulteriormente ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro.
Le soglie di cui sopra sono applicate ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte, come per esempio, i trasferimenti tra:
- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
- prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
- prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
- conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
SANZIONI
L’art. 18, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 introduce il nuovo comma 1-ter dell’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”.
Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti, che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 al Mef, il comma 5 del successivo art. 63 punisce la mancata segnalazione con sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000 euro.