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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Dal 1° luglio ridotto da 3.000 a 2.000 euro il limite all'uso di contante

28/6/2020

 
Il Decreto fiscale 2020 ha modificato il limite dell'utilizzo dei contanti.
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021: il limite all’utilizzo del contante passa da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
- dal 1° gennaio 2022: tale limitazione viene ulteriormente ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro. 
Le soglie di cui sopra sono applicate ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte, come per esempio, i trasferimenti tra:
  • due società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • due società aventi lo stesso amministratore;
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non trova applicazione nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.
SANZIONI
L’
art. 18, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 introduce il nuovo comma 1-ter dell’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. 

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti, che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 al Mef, il comma 5 del successivo art. 63 punisce la mancata segnalazione con sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000 euro.

PROROGA DEL PAGAMENTO IMPOSTE DAL 30.06.2020 AL 20.07.2020

26/6/2020

 
In attesa del dpcm che disporrà ufficialmente il rinvio dei pagamenti originariamente in scadenza il 30 giugno prossimo al 20 luglio, ci sono solo ipotesi su come funzionerà il nuovo calendario sulla base delle informazioni contenute nel comunicato stampa del ministero dell'economia che anticipa che interessati sono i soggetti Isa, e «compresi quelli aderenti al regime forfetario» (sembra lo schema del rinvio  sperimentato lo scorso anno, con il decreto Crescita).
Gli esclusi: i contribuenti che non hanno partita Iva (quindi le persone fisiche «private»), così come gli enti non commerciali che effettuano solo attività istituzionale. Se dovesse venire replicato il meccanismo di proroga già utilizzato per i redditi relativi al periodo d'imposta 2018, il rinvio non riguarderebbe tutti coloro che non compilano gli Isa per il superamento (nel periodo d'imposta di riferimento) della soglia dei ricavi o compensi di euro 5.164.569,00.
I casi dubbi. i soggetti tassati per trasparenza, in particolare il caso del regime opzionale di trasparenza ex art. 116 Tuir, o delle associazioni professionali.
Le rate: la proroga avrà l'effetto di comprimere il numero delle rate oltre che l'arco temporale entro cui pagare quanto dovuto in sede di saldo e di primo acconto.
Si precisa che l'art. 12 co. 5 del dlgs 241/97 consente al massimo un differimento di pagamento per un periodo non superiore a venti giorni, nel caso lo stesso venga disposto con provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri. E' possibile un eventuale ulteriore rinvio al 30.09.2020 con la legge di conversione del decreto rilancio, in quanto c'è un emendamento già presentato da alcuni esponenti politici.

Pubblicata il 06.06.2020 da Agenzia Entrate la circolare 14 e la risoluzione 32/E sul credito di imposta su locazione e affitti d'azienda.

7/6/2020

 

L'Agenzia Entrate in data 6.06.2020 ha pubblicato la circolare n. 14 e la risoluzione 32/E in tema di credito di imposta su locazioni e affitti d'azienda, istituendo il codice tributo per l'utilizzo dello stesso.
L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale) nella misura del 60%, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo nella misura del 30%. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi.
Il credito d'imposta “(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)”. 
Il codice é il “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La circolare da un chiarimento importante: l’inquilino può cedere il credito d’imposta al locatore «a titolo di pagamento del canone». Anche se il Dl Rilancio parla di canone «versato», l’Agenzia ammette la possibilità di “scalare” il tax credit dall’importo dovuto. Ad esempio, il 15 giugno si potrà saldare il canone di maggio pari a 1.000 versando 400 con bonifico e 600 sotto forma di cessione del credito d’imposta. In questo caso, si legge, «il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione». Naturalmente, finché non viene pagata la differenza, il credito non è utilizzabile.

Le novità del decreto “Liquidità” convertito in legge il 04.06.2020

5/6/2020

 
Novità e semplificazioni in tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato con l'istruttoria della banca sostituita da un'autocertificazione.
L’importo dei finanziamenti garantiti dal Fondo PMI gratuitamente al 100%, aumenta da 25.000 a 30.000 euro e l’importo erogabile, in alternativa al 25% del fatturato, potrà essere il doppio della spesa salariale. La durata dei finanziamenti, si allunga da 72 a 120 mesi,. Il tasso di interesse, non potrà essere superiore al tasso di Rendistato (rendimento medio dei titoli pubblici) con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%. Il tutto fino al 31.12.2020.
Sono sospese fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27. La sospensione opera a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse. Le medesime disposizioni si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. ​

Nuovo credito d'imposta del 30% per la mancata partecipazione a fiere ed eventi commerciali all'estero che siano state disdette a causa emergenza Covid-2020 nel 2020.

Il nuovo art. 12-ter permette di effettuare – alle stesse condizioni e imposta sostitutiva 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per quelli non ammortizzabili – la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui all’art. 1, commi 696 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. 
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024

Iper e supe ammortamento: nel 2020 credito di imposta. Documentazione

4/6/2020

 
La Legge di Bilancio 2020 ha sostituito l’iper ed il super ammortamento, per la stessa tipologia di investimenti, con un credito d’imposta per le imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ci sono però specifici obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il non rispetto di tali obblighi potrebbe avere come immediata conseguenza la revoca dell’agevolazione di cui nel frattempo si è goduto. Nel dettaglio, tale documentazione si configura con:
  • le fatture di spesa;
  • altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati;
  • in relazione agli investimenti di cui agli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (beni individuati nell’ottica di Industria 4.0): perizia tecnica semplice.
Con riferimento ai primi due punti, lo stesso comma 195 prevede che tali documenti devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della legge istitutiva del beneficio e cioè:
“Bene ammesso all’agevolazione di cui all’art. 1 commi 184-197 Legge 27 dicembre 2019 n. 160”

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