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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Nuovo assegno familiare unico universale

31/12/2021

 
E' stato pubblicato il decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).
L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:
  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

NOVITA' DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 146/2021

23/12/2021

 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) nella versione definitiva, risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21.12.2021.
Novità in materia di riscossione tra cui:
  • la proroga dal 30 novembre al 9 dicembre 2021 per il pagamento delle rate di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” scadute nel 2020 e nel 2021;
  • il rinvio dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata nel 2020 (ai sensi dell'art. 42-bis, comma 5 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104) in caso di superamento del tetto degli aiuti di Stato fissato dal Quadro temporaneo dell’Unione europea a sostegno dell'economia durante la pandemia;
  • la rimessione in termini per gli avvisi bonari i cui versamenti erano stati sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e che dovevano essere recuperati entro il 16 settembre 2020, o, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, oppure in quattro rate di pari importo a partire dalla medesima data, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
  • l’estensione da 150 a 180 giorni per saldare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
Novità anche in materia di fisco elettronico, tra cui:
  • il rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 dell’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro);
  • la proroga al 2022 del divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • il rinvio al 1° gennaio 2023 dell’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Decreto fiscale, rinvio in arrivo per esterometro e fatture elettroniche per i dati sanitari

5/12/2021

 
Tra gli emendamenti al decreto fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021 , all’esame delle Camere per la conversione in legge, vi è anche la previsione di un rinvio di sei mesi per l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri (cd. esterometro), che partirebbe dal 1° luglio 2022 invece che dal 1° gennaio 2022.
Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022 forse rinviati al 1° luglio 2022

Sarà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro” che poi sarà abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
 Tipo documento:
·        TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
·        TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
·     TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno NON essere trasmesse allo SDI.

A PARTIRE DAL 6.12.2021 GREEN PASS RAFFORZATO

5/12/2021

 
Con il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, viene previsto che a decorrere da lunedì prossimo, 6 dicembre 2021, l’obbligo di Green Pass viene esteso ai seguenti settori:
  • alberghi;
  • spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto;
  • servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  • servizi di trasporto pubblico locale.
Il provvedimento ha inoltre istituito il cosiddetto “Green Pass rafforzato”, rilasciato solo per coloro che sono o vaccinati o guariti dal Covid. Il nuovo Certificato verde è necessario per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.
Si dispone anche un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Inoltre si estende l’obbligo vaccinale alle seguenti nuove categorie, a decorrere dal prossimo 15 dicembre:
  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari e forze di polizia (compresa la polizia locale e penitenziaria);
  • personale del soccorso pubblico;

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