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26/03/2022 scaduti oggi i termini di decadenza degli accertamenti IVA e imposte sui redditi e Imu 2016 e l'omessa dichiarazione 2015, nonchè l'anno 2012 in presenza di violazioni penali                   

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BONUS 600 EURO ANCHE AGLI ISCRITTI ALLE ALTRE CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALI

30/3/2020

 
Il decreto firmato lo scorso 28 marzo 2020 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, detta le condizioni per fruire del reddito di ultima istanza (art. 44, D.L. n. 18/2020). 
Le condizioni che consentono l'accesso ai  liberi professionisti con partita iva (non iscritti ad altre forme obbligatorie, non pensionati, in regola con i contributi) sono:
a) per chi ha avuto un reddito inferiore a 35 mila euro nel 2018 e non ha potuto lavorare a causa delle restrizioni alle attività introdotte dai DPCM del 11 e del 26 marzo (si ritiene solo zone rosse o alcune attività sospese in Piemonte o Lombardia da ordinanze regionali)
b) per chi ha avuto un reddito tra 35 mila e 50 mila nel 2018 e ha cessato l'attività (tra 23.2 e 31.3.20) o ridotta o sospesa (con riduzione del 33% del reddito professionale del 1^ trim.2020 rispetto allo stesso trimestre 2019). 
La richiesta va inviata dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020 alla Cassa previdenza di appartenenza. Essendoci ad oggi solo 200 milioni disponibili, gli stessi verranno erogati in base alla presentazione delle domande.
A tal fine è opportuno sentire i referenti delle propria cassa di previdenza o verificare le comunicazioni nei siti/aree riservate di tali Enti.

BONUS 600 EURO DAL 1.04.2020 LE DOMANDE, ANCHE PER AGENTI E SOCI

29/3/2020

 
Con un aggiornamento delle Faq (sezione Lavoro), pubblicate sul sito sabato 28 marzo, il Ministero dell’Economia e Finanze rettifica la risposta con cui si escludevano gli agenti dai soggetti beneficiari previsti dalla norma, e precisa dunque che:
  • Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dei soggetti beneficiari di cui all'art. 28 .
  • i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria, sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo. L’indennità è riconosciuta a tutti i singoli  iscritti a gestioni dell’INPS.
LA DOMANDA VA PRESENTATA ACCEDENDO AL SITO INPS ATTIVO DAL 1.4.2020 (NON SONO PREVISTE PRELAZIONI IN BASE ALLE DOMANDE) UTILIZZANDO ANCHE SOLO LA PRIMA PARTE DEL PIN INPS COME INDICATO NEI POST PRECEDENTI
  • https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539

INDENNITA' INPS UNA TANTUM EURO 600: NUOVE MODALITA' DI ACCESSO

27/3/2020

 
l’INPS ha reso noto con messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 che i potenziali destinatari dell’indennità una tantum di euro 600,00 dovranno presentare specifica domanda (di cui ancora si aspettano le istruzioni e i modelli entro fine mese), esclusivamente in forma telematica, tramite il sito www.inps.it;
Chi avesse già attivato una delle modalità sotto indicate potrà accedere alla piattaforma senza altre formalità:
  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per chi invece non avesse le credenziali sopra indicate, l’INPS attiverà nei prossimi giorni delle procedure di accesso semplificate che consentiranno all’utente di accedere esclusivamente alle funzionalità destinate a richiedere le procedure di sostegno connesse all’emergenza Covid-19 e quindi:
·         indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
·         indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
·         indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
·         indennità lavoratori del settore agricolo;
·         indennità lavoratori dello spettacolo.
Operativamente, la modalità semplificata consisterà nella possibilità di accedere inserendo solo la prima parte del PIN, quella più facilmente reperibile posto che viene recapitata a mezzo SMS o mail dopo averne fatto richiesta sul sito (www.inps.it / Richiesta PIN), oppure tramite call center (numero verde 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06164164, a pagamento da rete mobile).
Potete accedere anche attraverso il link sotto indicato e seguire le istruzioni:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46673%3b46674%3b&lastMenu=46674&iMenu=1
Accedendo con la prima parte del PIN (e quindi senza necessità di avere la seconda parte se la finalità è quella di presentare istanza per il bonus di euro 600), il soggetto interessato viene ammesso alla piattaforma, con una precisa segnalazione: “AUTENTICATO CREDENZIALE DEBOLE”.

Sospensione di tutte le attività non essenziali - D.P.C.M. 22 marzo 2020

23/3/2020

 
La disposizione, annunciata dal Presidente Conte nella tarda serata del 21 marzo ed il cui testo definitivo è stato ufficialmente diffuso sul sito del Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, impone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle espressamente elencate all’allegato 1.

Il decreto ed il relativo allegato sono a disposizione al seguente link:
​https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
Comunque, anche tutte le attività sospese possono comunque proseguire “in modalità agile” o a distanza.
Le imprese che devono sospendere l’attività in forza del Decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Sono consentite anche le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali.
In questo caso, occorre effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Effettuata la comunicazione, l’attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.


Indennità a favore dei titolari di partita IVA e dei co.co.co iscritti all'INPS                BONUS euro 600,00 - MANCANO ANCORA LE ISTRUZIONI -pare che le domande potranno essere inviate entro la fine di marzo con un PIN SEMPLIFICATO

20/3/2020

 

Ai titolari di partita IVA o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti all’INPS alla gestione separata, alla gestione artigiani e commercianti, alla gestione ​coltivatori diretti e IAP, non titolari di pensione e non iscritti ad altra gestione previdenziale, è riconosciuta una indennità, non imponibile IRPEF, di € 600 per il mese di marzo 2020.
Con un comunicato stampa di ieri l'INPS comunica che non ci sarà nessun click day e che tutti potranno usufruire dei benefici del decreto CURA ITALIA.
Non ci sono ancora istruzioni da parte dell’INPS, ma probabilmente l’indennità in oggetto dovrà essere richiesta compilando un’apposita istanza telematica all’interno del cassetto previdenziale.

NEW: Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in una recente intervista televisiva su Raiuno, ha detto che per la presentazione della domanda verrà attivata sul sito dell’Inps una procedura online semplificata rispetto a quella ordinaria, con rilascio di un Pin semplificato.

Comunque per coloro che non l’avessero già fatto è opportuno che vengano richieste e attivate le credenziali necessarie (PIN DISPOSITIVO NON SOLO ORDINARIO) per accedere ai servizi telematici dell’INPS.
Il PIN si può richiedere:
  • presso le sedi INPS ; 
  • online, attraverso la procedura di richiesta PIN;
  • tramite Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico). 
Le sedi INPS rilasciano immediatamente il PIN dispositivo mentre il PIN ottenuto online o tramite il Contact center è di tipo ordinario. Per richiedere prestazioni e benefici economici occorre poi convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo (tramite la procedura sotto indicata).
Il sito dell'INPS dove richiedere il PIN è il seguente:
  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46673%3b46674%3b&lastMenu=46674&iMenu=1
Occorre inserire il codice fiscale, i dati anagrafici, l'indirizzo di residenza, un numero di telefono per essere rintracciati dal Contact center in caso si abbia bisogno di assistenza e, soprattutto, i recapiti cui inviare il PIN.
Il sistema verifica la correttezza dell'indirizzo di residenza inserito. Se l'indirizzo è validato, la prima parte del PIN viene inviata via email o sms, la seconda parte per posta all'indirizzo di residenza. Se l'indirizzo non corrisponde a quello presente negli archivi INPS, il Contact center chiama l'utente per fornirgli assistenza diretta.
Poi sempre nella stessa pagina è possibile convertire il PIN ordinario in PIN DISPOSITIVO che serve per chiedere i benefici economici erogati dall'INPS.


​IMPORTANTE
Poiché però le sedi INPS sono chiuse al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e la richiesta del PIN ordinario, da convertire in dispositivo, prevede dei tempi incompatibili con le attuali necessità, al fine di accedere al sito dell’INPS in tempi brevi è meglio dotarsi di un’identità digitale tramite SPID di secondo livello.
SPID o Identità Digitale è l'insieme dei dati e delle informazioni che definiscono il Titolare e costituiscono la rappresentazione virtuale dell'identità reale utilizzabile durante interazioni elettroniche con persone o sistemi informatici. La richiesta dell’identità digitale SPID deve essere fatta dal diretto interessato e permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Con SPID si può accedere a al cassetto fiscale Agenzia Entrate e al cassetto previdenziale INPS, al Fascicolo Sanitario Elettronico e a molte amministrazioni pubbliche (vedi l'elenco completo all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/servizi).
Per richiedere e ottenere le credenziali SPID ON LINE bisogna essere maggiorenni e avere a disposizione:
·         un indirizzo e-mail;
·         un numero di cellulare;
·         un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
·         la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Occorre scegliere uno degli otto Identity provider indicati sul sito di Agenzia per l'Italia Digitale e seguire le istruzioni, prestando attenzione a richiedere una sicurezza di secondo livello. Molti sono gratuiti. Accedi al sito di Agenzia per l'Italia Digitale e richiedi il tuo SPID dal sito:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

​Non si sa se anche noi commercialisti potremmo attivarci in nome e per conto dei clienti, ma appena ci saranno novità lo studio provvederà agli aggiornamenti necessari come sempre.

Decreto "Cura Italia": Sospensione  dei versamenti fiscali e contributivi e dei termini degli adempimenti tributari

16/3/2020

 
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti.
- Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo 2020
- Per i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni nell'anno precedente, la scadenza dei soli versamenti da effettuarsi dal 8 marzo e fino al 31 marzo, è rinviata al 31 maggio 2020 (anche poi rateizzabili in 5 rate mensili).
Si tratta dei versamenti in autoliquidazione relativi:
  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’Iva (annuale e mensile);
  • alle addizionali Irpef;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria
NB: Entro il 20.03.2020 dovranno essere versate le ritenute alla fonte per autonomi e agenti, nonchè la tassa di libro delle società di capitali, a prescindere dai ricavi.
PARTICOLARI CATEGORIE
Sono sospesi fino al 30.04.2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator e ora anche alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:
  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24/10/2000 n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • sggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 
​ADEMPIMENTI FISCALI: Sono inoltre rinviati al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari in scadenza entro il 31 maggio 2020 come la dichiarazione IVA.

Coronavirus: sospensione di accertamenti fiscali e verifiche Agenzia Entrate

13/3/2020

 
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 12 marzo 2020, ha reso nota la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte dei propri uffici, ad eccezione di quelli in imminente scadenza, o sospesi in base ad espresse previsioni normative.

Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

13/3/2020

 
Ministero dell'Economia e delle Finanze: Comunicato n.50  I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
​Roma, 13 marzo 2020 Ore 18:40

Coronavirus, il dpcm 11 marzo 2020 chiude molte attività commerciali fino al 25.03.20

11/3/2020

 

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (vedi sotto - es: sanitarie, ottiche, distributori carburante, ecc.), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (vedi sotto - es: lavanderie, pompe funebri).
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Continuano le attività produttive e professionali sopra non indicate, anche se si raccomanda quanto già previsto con il precedente decreto del 8 e 9 marzo 2020 (smart working, ferie e congedi, norme igieniche, ecc.). 

Allegato 1 - attività consentite

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
 
Allegato 2 - attività consentite
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

REGISTRATORI TELEMATICI
I soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sul registratore telematico (RT), in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:
- l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
- il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.

EMERGENZA COVID-19

9/3/2020

 
Le "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 (DPCM), sono in vigore fino al 3 APRILE 2020 e valgono a livello nazionale.
Gli spostamenti delle persone sono previsti per:
-          Comprovate esigenze lavorative;
-          Situazioni di necessità;
-          Motivi di salute.
Le motivazioni di cui sopra potranno essere attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. 
E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva. 
Le attività di ristorazione e bar sono possibili dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione di sospensione dell’attività.
Le attività di asporto e/o consegne a domicilio pare siano consentite senza limitazioni di orario.
Sono consentite senza limitazione di orario le altre attività commerciali purché il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, fra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
Nelle giornate festive e prefestive devono essere chiuse le medie (oltre i 250 mq) e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. 

Dichiarazioni di intento nel cassetto fiscale dal 02.03.2020

7/3/2020

 
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.
Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n.  34/2019 sono stati aboliti:
  • l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
  • la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
  • il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.

Scadenze fiscali prorogate per tutti i contribuenti

6/3/2020

 

Ai sensi dell’articolo 1 del DL 9/2020 è previsto il differimento di alcune scadenze fiscali e in particolare:
  • dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 relative al periodo d’imposta 2019 dei soggetti obbligati alla presentazione del modello 730/2020;
  • dal 5 aprile 2020 al 5 maggio 2020 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 il termine di presentazione di tutti i modelli 730/2020 relativi al periodo d’imposta 2019 a prescindere dalle modalità di compilazione adottata
La consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al periodo d’imposta 2019 è prevista entro il termine del 31 marzo 2020;

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