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26/03/2022 scaduti oggi i termini di decadenza degli accertamenti IVA e imposte sui redditi e Imu 2016 e l'omessa dichiarazione 2015, nonchè l'anno 2012 in presenza di violazioni penali                   

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Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre

30/11/2021

 
È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:
  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

Bonus edilizi: estensione obbligo visto di conformità

14/11/2021

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie Generale 269 dell’11 novembre 2021, del decreto “Antifrode” (D.L. n. 157/2021 ) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi c.d. “tradizionali”, ossia per gli interventi di:
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • rischio sismico;
  • impianti fotovoltaici;
  • e colonnine di ricarica.
In particolare, il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede l’obbligo di apposizione del visto a tutti gli interventi sopra elencati, diversi dunque dal solo Superbonus al 110%, laddove il soggetto beneficiario opti per un utilizzo indiretto della detrazione, ossia mediante cessione del credito o sconto in fattura.
I contribuenti interessati alle agevolazioni dovranno quindi acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
L’Agenzia ha già pubblicato il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” .
La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari va inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, invece:
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
  • da uno dei condomini a tal fine incaricato, laddove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore o i condomini non vi abbiano provveduto.
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Ai sensi del nuovo art. 122-bis D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate potrà ora sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli artt. 121 e 122  del medesimo D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Il citato art. 121 del decreto "Rilancio" prevede la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni.
In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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