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26/03/2022 scaduti oggi i termini di decadenza degli accertamenti IVA e imposte sui redditi e Imu 2016 e l'omessa dichiarazione 2015, nonchè l'anno 2012 in presenza di violazioni penali                   

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Semplificato il calcolo della "mini-Ires" cioè la riduzione di tassazione applicabile agli utili accantonati a riserva

1/5/2019

 
Partendo dal 2019 al reddito d’impresa dichiarato può essere applicata un’aliquota ridotta fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve disponibili.
Il decreto n. 34/2019, cd "Decreto Crescita", all'art. 2, approvato ieri, prevede un incremento dell’agevolazione scaglionato del tempo, attraverso le seguenti aliquote ridotte e graduali come segue:
- 22,5% per il 2019;
- 21,5% per il 2020;
- 21% per il 2021;
- 20,5% a regime dal 2022.


Per esempio, un soggetto IRES (società di capitali) che abbia accantonato a riserva l’intero utile di esercizio relativo al 2018 (100.000 euro) e che nel 2019 abbia un reddito pari a 130.000 euro, la tassazione sul 2019 sarà così articolata:
- sui primi 100.000 euro si applicherà l’aliquota IRES scontata al 22,5%
- sui restanti 30.000 euro si applicherà l’aliquota IRES ordinaria del 24%.
L’art. 2 comma 6 del decreto prevede altresì che le stesse disposizioni previste per i soggetti IRES si applichino anche agli 
imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Ritorna il super-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019

1/5/2019

 
Il DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di ieri e in vigore da oggi, all'art. 1 del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di applicare i super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro, effettuati nel suddetto periodo agevolato.
Sono sempre esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164, comma 1 TUIR e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri.

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