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​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Fatture fornitori del 2017 da sollecitare per il 16/1/2018 o, al più tardi, entro marzo

22/12/2017

 
Il decreto legge n. 50/2017 ha ridotto i termini entro i quali può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva esposta nelle fatture dei fornitori (si vedano, per dettagli, circolari di Studio nn. 6-9-18/2017).
Per evitare la perdita della detrazione dell'Iva, specie per le fatture correlate ad operazioni poste in essere nell'ultima parte dell'anno, occorre sollecitare i fornitori per ricevere i documenti entro il 16
gennaio 2018 (al fine di includerli nella liquidazione Iva di dicembre). Se non viene rispettato tale termine, occorre distinguere se la  ricezione avviene entro od oltre il termine per presentare la dichiarazione Iva (30 aprile 2018, ma ragionevolmente alcuni giorni prima per permetterne la corretta elaborazione); se la ricezione rispetta questo secondo termine l’imposta non può comunque più confluire nella liquidazione Iva di dicembre ma la stessa può essere inclusa nella dichiarazione annuale per non perdere il diritto alla detrazione, mentre se la ricezione avviene oltre tale termine l’Iva non può più essere detratta (anche se alcuni ritengono, con molti dubbi, potrà presentarsi una dichiarazione integrativa per recuperarla).
È indispensabile, pertanto, sollecitare i fornitori all’invio delle fatture a strettissimo giro.

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