Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), che esclude dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto e quindi anche i professionisti.Ai sensi dell’art.1 co. 910 della legge 205/2017 è previsto che:
«A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.>> E' FATTO DIVIETO DI PAGARE IN CONTANTI LE RETRIBUZIONI O I COMPENSI, QUALUNQUE SIA LA TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO. Sono previste pesanti sanzioni al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di corrispondere la retribuzione con modalità diverse dal contante (la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 euro a 5.000 euro). |
Archives
February 2023
Categories |