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16.11.2020 scade IVA-INPS
30.11.2020 scade il 2° acconto tasse
   
​                         

Proroga pagamento del 2°acconto tasse dal 30.11.2020 al 30.04.2021 per i contribuenti soggetti a ISA e i forfettari con riduzione fatturato del 33% del 1° sem. 2020 rispetto al 1° sem. 2021.

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Senza Split payment le prestazioni professionali dal 15.07.2018

14/7/2018

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), che esclude dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto e quindi anche i professionisti.
Le nuove esclusioni  si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018. Pertanto, le prestazioni per le quali è emessa fattura sino al 14 luglio 2018, da parte di professionisti e altri lavoratori autonomi, sono soggette alle regole dello split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato. 
L’obbligo di versamento dell'Iva quindi non ricadrà più sulla P.A. o società committente, bensì tornerà in capo al prestatore che provvede secondo le modalità ordinarie (liquidazioni periodiche).
Non si dovrà più riportare sulla fattura le indicazioni e i riferimenti normativi dello split payment (
art. 17-ter del DPR 633/72), ma si esporrà  normalmente l’imposta sul documento.

Dal 1° luglio 2018 OBBLIGO di tracciabilità nel pagamento delle retribuzioni

2/7/2018

 
Ai sensi dell’art.1 co. 910 della legge 205/2017 è previsto che:
«A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.>>
E' FATTO DIVIETO DI PAGARE IN CONTANTI LE RETRIBUZIONI O I COMPENSI, QUALUNQUE SIA LA TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO.
Sono previste pesanti sanzioni al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di corrispondere la retribuzione con modalità diverse dal contante (la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 euro a 5.000 euro).

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