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16.11.2020 scade IVA-INPS
30.11.2020 scade il 2° acconto tasse
   
​                         

Proroga pagamento del 2°acconto tasse dal 30.11.2020 al 30.04.2021 per i contribuenti soggetti a ISA e i forfettari con riduzione fatturato del 33% del 1° sem. 2020 rispetto al 1° sem. 2021.

​

Legge di bilancio: nuovo regime di tassazione fringe benefit auto dal 01.07.2020

9/1/2020

 
idefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
Il fringe benefit tassabile è regolato per i veicoli concessi in uso promiscuo:
· per i contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
· per i contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo                  % applicabile
Fino a 60 g/km                                                          25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km                        30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km                      40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km                                                50% (60% per il 2021)

Legge di bilancio: super e iper ammortamenti diventano crediti di imposta nel 2020

8/1/2020

 
 lARelativamente all'acquisto di beni materiali strumentali nuovi effettuato dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (per il quali in precedenza spettava il super ammortamento) il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Sono esclusi gli investimenti in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni ricompresi in alcuni particolari settori.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito spetta ad imprese e professionisti e va utilizzato in compensazione in 5 rate a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione. Il credito va restituito in caso di vendita del bene, salvo sostituzione.
                                                                              -§-

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta  sul costo come segue:
- Fino a € 2,5 milioni spetta il 40%
- Da € 2,5 milioni a € 10 milioni spetta il 20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La perizia (che può non essere giurata) deve essere fatta per investimenti di importo superiore a euro 300.000.
Il credito va utilizzato in compensazione in 5 rate a partire dall'anno successivo all'interconnessione.
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Il credito va utilizzato in compensazione in 3 rate a partire dall'anno successivo all'interconnessione.
Il credito va restituito in caso di vendita del bene, salvo sostituzione.
                                                                             -§-

Adempimenti per accesso ai benefici
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative della legge di bilancio.
Anche se solo ai fini di monitoraggio, le imprese che si avvalgono delle nuove agevolazioni saranno tenute a effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 

Legge di bilancio: oneri detraibili in base al reddito e se pagati con mezzi tracciabili

7/1/2020

 
 Rimodulazione in base al reddito della detrazione degli oneri disciplinata dall'art. 15, D.P.R. 917/1986 (premi assicurativi, interessi passivi, veterinarie, ecc) che compete:
- per l'intero importo se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) non supera € 120.000,
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000 (diminuiti del reddito complessivo) e € 120.000 se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) supera € 120.000.
Non rientrano nella limitazione di detrazione gli interessi per prestiti/mutui agrari, gli interessi per mutui ipotecari prima casa e le spese mediche (nuovo art. 15, co. 3-bis, 3-ter, e 3-quater, D.P.R. 917/1986).

La detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, D.P.R. 917/1986 e in altre norme di legge, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile. Si possono detrarre anche se pagate in contanti le spese mediche se effettuate presso enti pubblici o strutture accreditate e l'acquisto di farmaci o ausili.

Le spese veterinarie sono detraibili nella misura del 19% le spese veterinarie, fino all'importo di € 500, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11.

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