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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

17/7/2022

 
Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. "esterometro").
Il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall'esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octiesdel D.P.R. n. 633/1972.
Con la Circolare 13 luglio 2022, n. 26/E l’Agenzia Entrate fa il punto sulle numerose modifiche normative che hanno interessato la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, alle regole di compilazione dei file xml da trasmettere, alle modalità di conservazione dei documenti.
I principali chiarimenti riguardano:
  • la semplificazione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi ceduti o acquistati;
  • l’inclusione nelle operazioni da sottoporre a monitoraggio delle operazioni con i consumatori finali e di tutte le operazioni non rilevanti, ad eccezione di quelle passive di importo non superiore a 5.000 euro;
  • la conservazione elettronica o analogica in relazione alla natura del documento trattato.

Decreto "Aiuti": nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento

11/7/2022

 
Il decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, dopo il passaggio parlamentare, ha modificato nuovamente le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.
In particolare, chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Inoltre, è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
È prevista, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
In merito ai termini di decorrenza delle nuove disposizioni si segnala che si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.
Da un punto di vista pratico, per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:
  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.
In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS

4/7/2022

 
La legge di conversione del decreto “PNRR 2” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79) ha previsto che, dal 30 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate, per qualunque importo, vengono applicate le sanzioni amministrative.
In particolare la sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Decreto “Semplificazioni fiscali" n. 73/2022: come cambia il calendario fiscale

1/7/2022

 
Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata” per i bilanci delle micro-imprese.
Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto “Semplificazioni” ha previsto le seguenti novità:
  • per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;
  • in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) dovranno essere presentati all'Agenzia delle Dogane, per via telematica entro il mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
    a. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
    b. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  • il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021;
  • infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

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