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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

​

Soppressione delle opzioni per la cessione della detrazione o per lo “sconto sul corrispettivo” - Novità del DL 16.2.2023 n. 11

18/2/2023

 
Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, e già entrato in vigore, è stata sostanzialmente soppres­sa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 - 3 del DL 11/2023).
Tutti coloro che stanno valutando l’effettuazione di interventi “edilizi” per i quali spettano bonus fi­scali e che non soddisfano le condizioni richieste dall’art. 2 co. 2 del DL 11/2023  potranno beneficiare delle detrazioni fiscali soltanto in dichiarazione dei redditi.


Interventi per i quali spetta il superbonus
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
  • risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante 17.2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
 Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici
  • Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023
Interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus
In relazione agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus (ad esempio, bonus casa del 50%, ecobonus, sismabonus, bonus barriere 75%), invece, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per le spese sostenute entro il 31.12.2024 (31.12.2025 nel caso del bonus barriere al 75%) se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori (al riguardo dovrebbe poter essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio lavori, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale che lo confermi);
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di com­pravendita dell’immobile nel caso possano competere le detrazioni acquisti di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”) o all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
 Generalità dei bonus “edilizi” (no superbonus)
  • titolo abilitativo presentato entro il 16.2.2023
  • lavori iniziati al 16.2.2023 (nel caso in cui non sia necessario presentare un titolo abilitativo)

Bonus casa acquisti 50% (art. 16-bis co. 3 del TUIR)
Al 16.2.2023 risulti:
  • ·regolarmente registrato il contratto preliminare;
  • ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Sismabonus acquisti (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013)
Al 16.2.2023 risulti:
  • regolarmente registrato il contratto preliminare;
  • ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita.
Responsabilità solidale per il cessionario
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari (art. 121 co. 5 del DL 34/2020).
In presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari sono solidalmente responsabili.
Aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 introduce disposizioni che escludono detta responsabilità solidale per i cessionari (compresi i correntisti diversi dai consumatori o utenti) nel caso dimostrino di:
·       aver acquisito il credito d’imposta;
·       essere in possesso della documentazione richiesta dal nuovo co. 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, per poter beneficiare della detrazione.
Documentazione da conservare
Con riguardo a quest’ultimo punto, occorre dimostrare di essere in possesso della seguente docu­men­tazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d’imposta:
·       titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
·       notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, ove dovuta;
·       visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
·       fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (es. bonifici);
·       asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
·       delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini (nel caso di interventi su parti comuni condominiali);
·       ove dovuta, documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti” (nel caso di interventi di efficienza energetica);
·       visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
·       attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.
assenza di documentazione e onere della prova
Il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del ces­sionario grava sull’ente impositore.

APPROVATA LA FINANZIARIA 2023

2/1/2023

 
La Legge di Bilancio per il 2023, approvata dal Consiglio dei ministri il 21 novembre 2022, ha ricevuto il via libera definitivo del Senato il 29 dicembre 2022. Ecco le principali misure previste nella manovra come indicate nel sito MEF.
​PACCHETTO CONTRO IL CARO ENERGIA
Per il primo trimestre 2023 è confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette e rifinanziato il credito d’imposta per le imprese piccole e le attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali che salirà dal 30% al 35%, mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.
Inoltre, nel 2023 l’aliquota IVA si riduce al 10% per i pellet e al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento relativi al primo trimestre dell’anno. 
PACCHETTO FAMIGLIA
Bonus sociale bollette Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
Misure contro inflazione Riduzione dell’Iva al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. 
Assegno unico per le famiglie Dal 1 gennaio 2023 previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per i disabili.
Agevolazioni per acquisto prima casa Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36.
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario Per attenuare l’impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile è stata ripristinata la norma del 2012 che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso. Per beneficiare di questa misura è previsto un Isee massimo di 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo fino a 200.000 euro per l’acquisto della prima casa.
Flat tax incrementale per i lavoratori al 15% Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.
Flat tax per autonomi e partite IVA Estesa la flat tax al 15% per autonomi e partite Iva con ricavi fino a 85mila.
Reddito alimentare Avvio della sperimentazione del reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi alimentari, realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare.
Superbonus Modifica dei termini previsti dal Dl quater per la presentazione della Cilas per i condomini.
I condomini per poter beneficiare del Superbonus al 110% potranno presentare la Cilas entro il 31 dicembre 2022 a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022.
Confermata a partire dal 1 gennaio 2023 la rimodulazione del bonus dal 110% al 90%.
Bonus mobili e elettrodomestici green Proroga della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green. Il tetto per il 2023 viene innalzato a 8.000 euro (rispetto ai 5mila previsti a legislazione vigente).
Bonus psicologo Il bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50.000 euro.
Carta cultura giovani e carta del merito rivista la misura per la card diciottenni, e sono state istituite la “carta della cultura giovani”, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la “carta del merito”, in favore dei ragazzi che hanno conseguito entro il diciannovesimo anno di età il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.
PENSIONI
Stop alla Legge Fornero Avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro rifinanziato bonus Maroni che prevede una decontribuzione del 10%.
Opzione Donna Prorogata per il 2023 “Opzione donna” con modifiche: in pensione a 58 anni con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. “Opzione donna” è riservata a particolari categorie: caregiver, invalide (invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.
Pensioni minime Previsto per il 2023 l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.
IMPRESE
Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate.
Per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa nuova Sabatini (150 milioni complessivi).
Rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia Pmi. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro).
Prorogato bonus Ipo: il credito d’imposta per favorire la quotazione delle Pmi in Borsa da 200 mila a 500 mila.
Previsto l’innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.
ALTRI INTERVENTI
Reddito di cittadinanza
 Dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.
Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1 gennaio 2024 e sarà sostituito da una nuova riforma. I risparmi di spesa verranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.
Tregua fiscale A partire dal 31 marzo 2023 cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro.
Rateizzazione (fino a 5 anni) dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi, a causa dell’emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche, non ha versato le tasse. Prevista una mini sanzione del 3% sui debiti del biennio 2019-2020.
Per le società sportive è previsto che paghino tutti i contributi previdenziali entro il 29 dicembre 2022 e dal 1 gennaio il 3% (sanzione) anticipato sugli importi dovuti al fisco (sospesi durante emergenza sanitaria), che potranno essere corrisposti in 60 rate, con le stesse modalità previste per tutte le aziende che intendono regolarizzare la loro posizione.
Tetto al contante Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.
Costi commissioni Pos Istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche tra 0 e 30 euro per gli esercenti con fatturato fino a 400mila euro. Qualora non si raggiunga un’intesa sarà previsto un contributo straordinario a carico delle banche pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni e dalle transazioni fino a 30 euro.

REGIME SEMPLIFICATO : NUOVE SOGLIE DI RICAVI

2/1/2023

 
Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate
  • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi (individuate dall’art. unico del Dm 17/01/92)
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività​

PRINCIPIO DI DIRITTO 3/2022 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:                     per la distribuzione dividendi in regime transitorio basta unicamente la delibera di distribuzione e non anche il pagamento.

7/12/2022

 
Comunicato stampa 
 
Roma, 7 dicembre 2022 - Il Consiglio nazionale dei commercialisti apprende con favore la pubblicazione avvenuta ieri del principio di diritto n. 3/2022 dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. Il principio supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n. 454 dello scorso 16 settembre.
 
È stato quindi chiarito che per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2018 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento, così come peraltro previsto dal dettato normativo.
 .....

Decreto "aiuti ter": Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas - proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022

2/10/2022

 
L’art. 1 del DL 144/2022 prevede l’estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
·    per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
·    per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’a­ge­vo­lazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
·    per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
·    per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
 Tali crediti d’imposta:
·    devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
·    possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;
·    non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito ma­turato nel 2022.

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 - proroga del termine per l’utilizzo
L’art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del DL 115/2022).
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022.

Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario

4/9/2022

 
Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.
Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).
L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

Decreto “Aiuti”: bonus edilizi, cartelle e bonus energia

15/8/2022

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 16 luglio il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) nella versione definitiva dopo la conversione in legge n. 91/2022. Il nuovo decreto “Aiuti” contiene misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti.
Le maggiori novità a sostegno di imprese, professionisti e persone fisiche sono le seguenti:
  • Credito d’imposta energia elettrica: passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
  • Credito d’imposta Gas: passa dal 20 al 25% il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale sia per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas sia per quelle a forte consumo di gas naturale (gasivore), che utilizzano lo stesso per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • Credito d’imposta autotrasportatori: introdotto un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute nel I trimestre 2022 per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
  • Bonus edilizi: la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • Cessione Superbonus: è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
  • Dilazione delle cartelle: l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi pari o minori a 120.000 euro non è necessario documentare la temporanea obiettiva difficoltà;
  • Decadenza rateazione: è stato disposto che in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate (e non più 5), anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato; la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;
  • Bonus 200 euro: riconosciuta un’indennità “una tantum” pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

17/7/2022

 
Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. "esterometro").
Il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall'esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octiesdel D.P.R. n. 633/1972.
Con la Circolare 13 luglio 2022, n. 26/E l’Agenzia Entrate fa il punto sulle numerose modifiche normative che hanno interessato la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, alle regole di compilazione dei file xml da trasmettere, alle modalità di conservazione dei documenti.
I principali chiarimenti riguardano:
  • la semplificazione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi ceduti o acquistati;
  • l’inclusione nelle operazioni da sottoporre a monitoraggio delle operazioni con i consumatori finali e di tutte le operazioni non rilevanti, ad eccezione di quelle passive di importo non superiore a 5.000 euro;
  • la conservazione elettronica o analogica in relazione alla natura del documento trattato.

Decreto "Aiuti": nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento

11/7/2022

 
Il decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022), al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, dopo il passaggio parlamentare, ha modificato nuovamente le regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.
In particolare, chi non paga 8 rate, e non più 5, decade dal beneficio di rateazione e il carico non può essere nuovamente rateizzato.
Inoltre, è stata innalzata da 60.000 euro a 120.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
È prevista, infine, che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
In merito ai termini di decorrenza delle nuove disposizioni si segnala che si applicheranno esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
In questo caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le nuove disposizioni.
Da un punto di vista pratico, per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:
  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
  • compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione.
In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS

4/7/2022

 
La legge di conversione del decreto “PNRR 2” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79) ha previsto che, dal 30 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate, per qualunque importo, vengono applicate le sanzioni amministrative.
In particolare la sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Decreto “Semplificazioni fiscali" n. 73/2022: come cambia il calendario fiscale

1/7/2022

 
Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata” per i bilanci delle micro-imprese.
Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto “Semplificazioni” ha previsto le seguenti novità:
  • per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;
  • in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) dovranno essere presentati all'Agenzia delle Dogane, per via telematica entro il mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
    a. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
    b. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  • il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021;
  • infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Credito d’imposta R&S indebitamente utilizzato: come accedere alla sanatoria

29/6/2022

 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento n. 188987/2022 che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
  1. hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  2. hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3  del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  3. hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  4. hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
  • di condotte fraudolente;
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Assegno unico universale: attestazione ISEE con effetti retroattivi

20/6/2022

 
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
L’assegno è definito:
  • “unico” perché sostituisce i precedenti aiuti a sostegno della genitorialità e della natalità; da marzo 2022, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e sono venute meno le detrazioni per i minori a carico;
  • “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro.
Ricordiamo che l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
  • per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La norma non prescrive come necessaria la convivenza; il beneficio è pertanto concesso anche al genitore separato o divorziato che presenta la domanda nonostante non faccia più parte del nucleo familiare.
Per la definizione del suo ammontare è prevista:
  • una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Alle famiglie in possesso di ISEE valido, l’Assegno è quindi corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.
La domanda può essere presentata:
  • accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Imposte sui redditi: il calendario delle prossime scadenze

16/6/2022

 
Il prossimo 30 giugno 2022 è la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2021.
Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovarsi di ulteriori 30 giorni (con maggiorazione dello 0,4%) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.
Ricordiamo che, in caso di rateazione, le rate successive alla prima scadranno:
  • il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
  • a fine mese per i non titolari di partita IVA
Il 30 novembre 2022 si dovrà pagare il 2° acconto derivante dalle dichiarazioni dei redditi 2022x2021.

D.L. 17/5/2022 N. 50 - BONUS 200 EURO - CREDITO IMPOSTA 4.0 AL 50%

18/5/2022

 
:Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Il decreto, composto da 59 articoli e 4 allegati,  entrato in vigore il 18 maggio 2022 è ora alle Camere per la sua conversione in legge.
Novità:
  • prevede agli artt. 31 e 32, l’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro a lavoratori dipendenti, pensionati con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma anche lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo, lavoratori domestici, autonomi e occasionali. Inclusi anche i percettori del reddito di cittadinanza, gli incaricati di vendite a domicilio, gli autonomi senza partita Iva. Il bonus una tantum sarà erogato a luglio in via automatica dall’Inps per pensionati e beneficiari del reddito di cittadinanza, dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti. Le altre categorie di lavoratori, invece, dovranno presentare un’apposita domanda. Per i lavoratori autonomi e professionisti: occorre attendere il dettaglio di tempistiche, importi e modalità di erogazione del beneficio in quanto subordinato a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 18 giugno 2022.
  • dispone l’incremento dal 20% al 50% della misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se prenotati nel 2022. 
  • ritocca la disciplina del bonus formazione 4.0 (art. 22): le aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, aumentano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati da un prossimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
  • Conferma le garanzie SACE e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese (art. 15) e l’istituzione di un Fondo di 130 milioni di euro, per l’anno 2022, finalizzato a sostenere le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18).

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS

4/5/2022

 
E' entrato il vigore il 30.04.2022 il DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR-2).
L’art. 18 prevede che:
- sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
  1. i soggetti rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Restano esclusi dall'obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.
Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
 
- si applicheranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).

Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

29/4/2022

 
Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.
L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto “Ucraina”) - principali novità fiscali

26/3/2022

 
Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017) nella misura del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022 nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche
Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022 portandoli:
·     per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
·     per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).
Bonus carburante per i dipendenti
L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”) - novità fiscali

20/3/2022

 
PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
L’art. 29 del DL 17/2022 proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ce­duti a titolo oneroso.
Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:
·     le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
·     le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
·     gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
·     i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa­zioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.
Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:
·     effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
·     procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.
 È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.
Credito d’imposta per le imprese energivore
L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un in­cre­mento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, an­che tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
·     l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con rife­rimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
·     il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pub­blicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto
L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’au­totrasporto. 
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di tra­sporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del com­ponente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di tra­sporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’ac­quisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

Decreto “Sostegni-ter”: approvati ulteriori aiuti per i settori maggiormente colpiti dalla crisi e il DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE di crediti e sconto in fattura dei bonus edilizi

28/1/2022

 
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è entrata in vigore il 27 gennaio 2022. Prevede ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio, nonché interventi finalizzati a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le imprese.

Introdotte anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all’edilizia.


CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE
Viene modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all'art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione";
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione".
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

​I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui all’art. 122, comma 1 , del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

Legge di Bilancio 2022

5/1/2022

 
La Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Introduce molte novità per professionisti e imprese tra cui la riforma delle aliquote irpef e la parziale abolizione del’ lrap, oltre alle modifiche alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.
Ecco alcune delle principali novità fiscali contenute nella manovra:
Revisione dell’Irpef - Irap
  • IRPEF - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
    - 23% per redditi fino a 15.000 euro
    - 25% 
    per redditi fino a 28.000 euro
    - 35% 
    per redditi fino a 50.000 euro e
    - 43% per redditi oltre 50.000 euro.
    È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
  • IRAP -A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Trattamento integrativo euro 100 (ex bonus Renzi)
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro.
Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima è di ammontare superiore all’imposta lorda. Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Agevolazioni Edilizie
  • SUPERBONUS 110% - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • VISTO DI CONFORMITÀ- Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
  • CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020,anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. L’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  • ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
  • BONUS MOBILI -Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
  • BONUS FACCIATE - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.
Patent box
Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
Fondo transizione industriale
Viene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di Euro dal 2022, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
Esenzione bollo
Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Sugar tax e plastic tax
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Barriere architettoniche
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia – A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Crediti d’imposta
Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:
  • Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%
  • Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.
Bonus tv e decoder
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20.000 Euro, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
Limite alle compensazioni
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di Euro.
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36). La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto.
Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.
Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:
– Si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti
– Si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare
– Si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto
– Si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso
– Si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.
Agevolazioni fiscali per lo sport
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).
Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Più in dettaglio:
– Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa
– Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione
– In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti
– Si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Cashback
Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.
Canone unico patrimoniale
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:
– L’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati
– Le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
– Le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Sospensione ammortamento
Si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies , D.L. n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Cartelle di pagamento
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni. 
Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Si tratta dei versamenti:
  1. a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  2. b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  3. c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  4. d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre2022).

GREEN PASS RAFFORZATO DAL 10.01.2022

3/1/2022

 
Dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilito nel 31 marzo 2022) l’obbligo del Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, viene esteso ad un numero più ampio di attività. Lo ha previsto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del COVID-19.
In particolare, dal prossimo 10 gennaio la certificazione verde rafforzata sarà necessaria per accedere a:
  • servizi di ristorazione, anche all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Resta fermo che l’accesso è comunque consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Il decreto ha altresì modificato le regole per la quarantena precauzionale, stabilendo che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare - solo se sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Tale disposizione è stata introdotta con efficacia immediata, e quindi con effetto anche per le persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2021).

Nuovo assegno familiare unico universale

31/12/2021

 
E' stato pubblicato il decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).
L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:
  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

NOVITA' DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 146/2021

23/12/2021

 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) nella versione definitiva, risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21.12.2021.
Novità in materia di riscossione tra cui:
  • la proroga dal 30 novembre al 9 dicembre 2021 per il pagamento delle rate di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” scadute nel 2020 e nel 2021;
  • il rinvio dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata nel 2020 (ai sensi dell'art. 42-bis, comma 5 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104) in caso di superamento del tetto degli aiuti di Stato fissato dal Quadro temporaneo dell’Unione europea a sostegno dell'economia durante la pandemia;
  • la rimessione in termini per gli avvisi bonari i cui versamenti erano stati sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e che dovevano essere recuperati entro il 16 settembre 2020, o, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, oppure in quattro rate di pari importo a partire dalla medesima data, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
  • l’estensione da 150 a 180 giorni per saldare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
Novità anche in materia di fisco elettronico, tra cui:
  • il rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 dell’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro);
  • la proroga al 2022 del divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • il rinvio al 1° gennaio 2023 dell’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Decreto fiscale, rinvio in arrivo per esterometro e fatture elettroniche per i dati sanitari

5/12/2021

 
Tra gli emendamenti al decreto fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021 , all’esame delle Camere per la conversione in legge, vi è anche la previsione di un rinvio di sei mesi per l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri (cd. esterometro), che partirebbe dal 1° luglio 2022 invece che dal 1° gennaio 2022.
Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022 forse rinviati al 1° luglio 2022

Sarà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro” che poi sarà abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
 Tipo documento:
·        TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
·        TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
·     TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno NON essere trasmesse allo SDI.
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