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26/03/2022 scaduti oggi i termini di decadenza degli accertamenti IVA e imposte sui redditi e Imu 2016 e l'omessa dichiarazione 2015, nonchè l'anno 2012 in presenza di violazioni penali                   

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Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS

4/5/2022

 
E' entrato il vigore il 30.04.2022 il DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR-2).
L’art. 18 prevede che:
- sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
  1. i soggetti rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Restano esclusi dall'obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.
Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
 
- si applicheranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).

Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

29/4/2022

 
Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.
L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto “Ucraina”) - principali novità fiscali

26/3/2022

 
Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017) nella misura del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022 nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche
Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022 portandoli:
·     per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
·     per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).
Bonus carburante per i dipendenti
L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”) - novità fiscali

20/3/2022

 
PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
L’art. 29 del DL 17/2022 proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ce­duti a titolo oneroso.
Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:
·     le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
·     le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
·     gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
·     i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa­zioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.
Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:
·     effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
·     procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.
 È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.
Credito d’imposta per le imprese energivore
L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un in­cre­mento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, an­che tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
·     l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con rife­rimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
·     il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pub­blicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto
L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’au­totrasporto. 
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di tra­sporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del com­ponente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di tra­sporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’ac­quisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

Decreto “Sostegni-ter”: approvati ulteriori aiuti per i settori maggiormente colpiti dalla crisi e il DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE di crediti e sconto in fattura dei bonus edilizi

28/1/2022

 
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è entrata in vigore il 27 gennaio 2022. Prevede ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio, nonché interventi finalizzati a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le imprese.

Introdotte anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all’edilizia.


CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE
Viene modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all'art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione";
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione".
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

​I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui all’art. 122, comma 1 , del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

Legge di Bilancio 2022

5/1/2022

 
La Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Introduce molte novità per professionisti e imprese tra cui la riforma delle aliquote irpef e la parziale abolizione del’ lrap, oltre alle modifiche alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.
Ecco alcune delle principali novità fiscali contenute nella manovra:
Revisione dell’Irpef - Irap
  • IRPEF - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
    - 23% per redditi fino a 15.000 euro
    - 25% 
    per redditi fino a 28.000 euro
    - 35% 
    per redditi fino a 50.000 euro e
    - 43% per redditi oltre 50.000 euro.
    È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
  • IRAP -A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Trattamento integrativo euro 100 (ex bonus Renzi)
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro.
Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima è di ammontare superiore all’imposta lorda. Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
Agevolazioni Edilizie
  • SUPERBONUS 110% - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • VISTO DI CONFORMITÀ- Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
  • CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020,anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. L’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  • ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
  • BONUS MOBILI -Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
  • BONUS FACCIATE - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.
Patent box
Viene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del DLn. 146/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
Fondo transizione industriale
Viene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di Euro dal 2022, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.
Esenzione bollo
Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Sugar tax e plastic tax
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Barriere architettoniche
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entità e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia – A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Crediti d’imposta
Vengono prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:
  • Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%
  • Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro
  • Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.
Bonus tv e decoder
Rifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20.000 Euro, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.
Limite alle compensazioni
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milione di Euro.
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36). La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto.
Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.
Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:
– Si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti
– Si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare
– Si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto
– Si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso
– Si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.
Agevolazioni fiscali per lo sport
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).
Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Più in dettaglio:
– Vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa
– Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione
– In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti
– Si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Cashback
Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.
Canone unico patrimoniale
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:
– L’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati
– Le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
– Le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Sospensione ammortamento
Si estende, a specifiche condizioni, la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies , D.L. n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Cartelle di pagamento
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni. 
Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Si tratta dei versamenti:
  1. a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  2. b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  3. c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  4. d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre2022).

GREEN PASS RAFFORZATO DAL 10.01.2022

3/1/2022

 
Dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilito nel 31 marzo 2022) l’obbligo del Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, viene esteso ad un numero più ampio di attività. Lo ha previsto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del COVID-19.
In particolare, dal prossimo 10 gennaio la certificazione verde rafforzata sarà necessaria per accedere a:
  • servizi di ristorazione, anche all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Resta fermo che l’accesso è comunque consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Il decreto ha altresì modificato le regole per la quarantena precauzionale, stabilendo che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare - solo se sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Tale disposizione è stata introdotta con efficacia immediata, e quindi con effetto anche per le persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2021).

Nuovo assegno familiare unico universale

31/12/2021

 
E' stato pubblicato il decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 e a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).
L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:
  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.
Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.
L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

NOVITA' DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE 146/2021

23/12/2021

 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) nella versione definitiva, risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge 17 dicembre 2021, n. 215, in vigore dal 21.12.2021.
Novità in materia di riscossione tra cui:
  • la proroga dal 30 novembre al 9 dicembre 2021 per il pagamento delle rate di “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” scadute nel 2020 e nel 2021;
  • il rinvio dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata nel 2020 (ai sensi dell'art. 42-bis, comma 5 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104) in caso di superamento del tetto degli aiuti di Stato fissato dal Quadro temporaneo dell’Unione europea a sostegno dell'economia durante la pandemia;
  • la rimessione in termini per gli avvisi bonari i cui versamenti erano stati sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e che dovevano essere recuperati entro il 16 settembre 2020, o, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, oppure in quattro rate di pari importo a partire dalla medesima data, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
  • l’estensione da 150 a 180 giorni per saldare le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
Novità anche in materia di fisco elettronico, tra cui:
  • il rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 dell’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro);
  • la proroga al 2022 del divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • il rinvio al 1° gennaio 2023 dell’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Decreto fiscale, rinvio in arrivo per esterometro e fatture elettroniche per i dati sanitari

5/12/2021

 
Tra gli emendamenti al decreto fiscale n. 146 del 21 ottobre 2021 , all’esame delle Camere per la conversione in legge, vi è anche la previsione di un rinvio di sei mesi per l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri (cd. esterometro), che partirebbe dal 1° luglio 2022 invece che dal 1° gennaio 2022.
Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022 forse rinviati al 1° luglio 2022

Sarà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro” che poi sarà abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
 Tipo documento:
·        TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
·        TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
·     TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno NON essere trasmesse allo SDI.

A PARTIRE DAL 6.12.2021 GREEN PASS RAFFORZATO

5/12/2021

 
Con il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, viene previsto che a decorrere da lunedì prossimo, 6 dicembre 2021, l’obbligo di Green Pass viene esteso ai seguenti settori:
  • alberghi;
  • spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto;
  • servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  • servizi di trasporto pubblico locale.
Il provvedimento ha inoltre istituito il cosiddetto “Green Pass rafforzato”, rilasciato solo per coloro che sono o vaccinati o guariti dal Covid. Il nuovo Certificato verde è necessario per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.
Si dispone anche un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Inoltre si estende l’obbligo vaccinale alle seguenti nuove categorie, a decorrere dal prossimo 15 dicembre:
  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari e forze di polizia (compresa la polizia locale e penitenziaria);
  • personale del soccorso pubblico;

Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre

30/11/2021

 
È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:
  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

Bonus edilizi: estensione obbligo visto di conformità

14/11/2021

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie Generale 269 dell’11 novembre 2021, del decreto “Antifrode” (D.L. n. 157/2021 ) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi c.d. “tradizionali”, ossia per gli interventi di:
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • rischio sismico;
  • impianti fotovoltaici;
  • e colonnine di ricarica.
In particolare, il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede l’obbligo di apposizione del visto a tutti gli interventi sopra elencati, diversi dunque dal solo Superbonus al 110%, laddove il soggetto beneficiario opti per un utilizzo indiretto della detrazione, ossia mediante cessione del credito o sconto in fattura.
I contribuenti interessati alle agevolazioni dovranno quindi acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
L’Agenzia ha già pubblicato il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” .
La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari va inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, invece:
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
  • da uno dei condomini a tal fine incaricato, laddove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore o i condomini non vi abbiano provveduto.
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Ai sensi del nuovo art. 122-bis D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate potrà ora sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli artt. 121 e 122  del medesimo D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Il citato art. 121 del decreto "Rilancio" prevede la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni.
In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

NOVITA' IMU 2021 - conversione decreto DL 41/21 cd SOSTEGNI

1/6/2021

 
Sono esentati dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni" relativamente agli immobili nei quali esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Si ricorda che la Legge n. 178/2020 aveva già introdotto esenzioni sempre relativamente alla prima rata IMU dovuta nel 2021, per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli; in particolare:
  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
L’esenzione si applica non solo ai proprietari, ma anche a tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche sopra elencate.

DECRETO SOSTEGNI BIS - DL 73/2021

31/5/2021

 
È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021). Di seguito alcune delle novità fiscali di maggior rilievo.
NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Prima ipotesi: in automatico con le regole del decreto "Sostegni"
Verrà erogato automaticamente e nella stessa misura e modalità del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) senza necessità di domande.
Seconda ipotesi: con istanza se perdita di fatturato - ALTERNATIVO AL PRIMO
E' previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva con ricavi non superiori ai 10 milioni di euro, e che abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è diversa per: 
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
I soggetti che hanno ricevuto in automatico il bonus di cui all'ipotesi 1, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame e da quest’ultimo saranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi, non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (tramite un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, AD OGGI NON ANCORA DISPONIBILE.
Terza ipotesi: perdita reddituale

In via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (AD OGGI NON DISPONIBILE), al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti.
PROROGA CARTELLE FISCALI
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI 
Viene prevista la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONI
E' previsto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
NOTE DI VARIZIONE IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
E' stato modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
ACE INNOVATIVA
l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.

DECRETO "SOSTEGNI" - DL 41/2021

30/3/2021

 
Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
​L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:
  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
 Il contributo spetta a condizione che:
  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’am­montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:
  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.
 È previsto un contributo minimo, pari a:
  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro 
Per ottenere il contributo occorre la presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal:
  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
 Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:
  • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Decreto “Riscossione-bis” - DL 7/2021

1/2/2021

 
Il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto "Riscossione-bis"), emanato a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, proroga di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto "Riscossione").
In particolare prevede:
- la proroga al 31.3.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall'8.3.2020 al 28.2.2021;
- la sospensione fino al 28.2.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell'adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
- la sospensione fino al 28.2.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- la proroga al 28.2.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
- la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

Decreto "Riscossione” - DL 3/2021

15/1/2021

 
Il DL 15.1.2021 n. 3 riguardante la sospensione delle cartelle di pagamento, prevede quanto segue:
- la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall'8.3.2020 al 31.1.2021;
- la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell'adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
- la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
- la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

LEGGE DI BILANCIO 2021

10/1/2021

 
In data 30 dicembre, il Senato ha approvato la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 322 del 30.12.2020. Tra le novità si segnalano:
Proroga bonus edilizi
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici. Prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. "bonus verde".
Bonus idrico
Istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un "bonus idrico" pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
Novita’ superbonus del 110%
Il termine per beneficiare della detrazione al 110% viene prorogato al 30.06.2022.
I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022.
Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Rivalutazione beni immateriali
Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.
Sostegno alla liquidità delle imprese
Si segnalano alcuni interventi:
  • i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
  • l’intervento straordinario in garanzia di Sace viene prorogato fino al 30.06.2021;
  • vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l’altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale);
  • vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.
Locazioni brevi
Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d’imposta. Al superamento della richiamata soglia, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Disapplicazione norme codicistiche sulle perdite d’impresa
Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi
Viene rivista la disciplina in esame e le novità trovano applicazione a decorrere dal 16.11.2020.
L’agevolazione viene prevista fino al 31.12.2022, con potenziamento delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili e ampliamento dell’ambito applicativo.
Lotteria degli scontrini e cashback
La partecipazione alla lotteria degli scontrini viene riservata a coloro che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga
Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni.
L’imposta sostitutiva è pari all’11%.

RISTORI BIS : sospensione versamenti, contributi a fondo perduto, credito imposta locazioni e cancellazione IMU solo per pochi

13/11/2020

 
Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA DEL 16.11.2020
La misura si applica ai soggetti che:
  • esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale  c.d. zone "rosse" e "arancioni";
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 (v. sotto), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone “rosse”.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SECONDO ACCONTO TASSE DEL 30.11.2020
E' disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’art. 98, comma 1 , del “decreto di agosto” (D.L. n. 104/2020 ):
  • operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 (v. sotto), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d."zone rosse”, ovvero
  • esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree c.d. "zone arancioni”.
Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Si ricorda che i soggetti ISA o forfettari, che hanno avuto una riduzione del fatturato del 33% nel 2° semestre 2020 rispetto al 2° semestre 2019, possono rinviare il pagamento del 2° acconto tasse al 30.04.2021, indipendentemente dall'attività esercitata e da dove hanno la sede legale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ZONA ROSSA E ARANCIONE
Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2  e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "arancione" e "rossa"), il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 ) è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 (v. sotto):
  • gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
  • gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
  • alberghi (codice ATECO 551000).
​Operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manufatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020​Coloro che sono riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto) avranno diritto dal 2021 al 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020
Coloro che svolgono attività non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto) avranno diritto dal 2021 al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all'art. 25, commi 4, 5 e 6 , del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020). Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 4 , del D.L. n. 137/2020.
CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE - SOLO ZONA ROSSA
Per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto), nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), si prevede un credito d’imposta - cedibile al proprietario dell’immobile locato - pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è riservata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda.
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU - SOLO ZONA ROSSA

Per il 2020, è prevista la cancellazione della seconda rata dell’Imu – in scadenza il 16 dicembre 2020 - per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto) e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
La misura si riferisce agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (v. sotto).
Di seguito si riporta il nuovo Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.
 493210 - Trasporto con taxi - 100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano - 200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA - 100,00%
551000 - Alberghi - 150,00%
552010 - Villaggi turistici - 150,00%
552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%
552030 - Rifugi di montagna - 150,00%
552040 - Colonie marine e montane 150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence 150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 - Ristorazione ambulante 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00% 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 200,00% 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA 200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 200,00% 
855209 - Altra formazione culturale 200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 - Gestione di stadi 200,00%
931120 - Gestione di piscine 200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA 200,00%
931200 - Attività di club sportivi 200,00%
931300 - Gestione di palestre 200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 - Altre attività sportive NCA 200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA 200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA 200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 - Stabilimenti termali 200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA 100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 - Attività di fotoreporter 100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 - Corsi di danza100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 - Attività delle guide alpine 200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 - Attività di musei 200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.
 Codice ATECO
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 - AREE GIALLE - ARANCIONE E ROSSE

5/11/2020

 

Sono in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le nuove restrizioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, con la previsione di tre distinte zone - definite convenzionalmente “gialla”, “arancione” e “rossa” - identificate in base allo stato del contagio ed alla prevista tenuta del sistema sanitario. L’assegnazione di una Regione ad una determinata area produrrà effetti per un minimo di 15 giorni. 
  
Con particolare riferimento alle attività economiche, si evidenzia che le restrizioni, ove previste, riguardano esclusivamente le attività di espressamente riportate sotto.
Possono invece continuare ad operare tutti i settori non citati, quali industria, artigianato, commercio all’ingrosso e servizi (non alla persona).
 
ATTIVITA' LIMITATE O VIETATE DIVERSIFICATE NELLE 3 AREE:

- nell'area Gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto):
  • Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).
  • Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Commercio al dettaglio: autorizzato.
  • Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Servizi alla persona: autorizzati.
  • Giochi, scommesse e similari: sospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.
  • Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.
  • Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l'attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
  • Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
  • Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL).
  • Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
  • Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professione: sospesi, salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).
  • Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

- nell'area Arancione (Puglia, Sicilia)
Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive:
 Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati.
  • Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

- nell'area Rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive: 
  • Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la "zona arancione", gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività ritenute essenziali ed analiticamente elencate all’allegato n. 23 e 24 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Tali attività possono continuare ad essere esercitate anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l'accesso solo alle attività autorizzate. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
ALLEGATO N. 23 - attività consentite perchè essenziali nella zona rossa:
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
  • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
  • Ristorazione: sospesa. Valgono le medesime regole della zona arancione.
  • Servizi alla persona: sospesi, tranne quelli elencati all’allegato n. 24 al D.P.C.M. 3 novembre 2020.
ALLEGATO N. 24 - attività consentite perchè essenziali nella zona rossa:
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
  • Scuola: didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.
 
Gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ed è necessario compilare l’autodichiarazione.
Il modulo è disponibile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
 
Per quanto riguarda la mobilità sul territorio: è possibile transitare nelle zone “arancioni” e “rosse” se diretti verso zone nelle quali la mobilità non è soggetta a restrizioni, fatto salvo il coprifuoco imposto sull’intero territorio nazionale

Approvato il decreto-legge “Ristori”

30/10/2020

 
È entrato il vigore il 29/10/2020 il D.L. 28 ottobre 2020, il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M del 24 ottobre 2020. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto in automatico con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” anche se aumentati nelle percentuali. Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni. Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

Convertito il Decreto "Agosto" n. 104 con Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14/10/2020

 
Le nuove disposizioni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020. Il provvedimento recepisce diverse importanti novità in ambito fiscali. Ecco le principali:
  • Possibilità di non effettuare l'ammortamento annuale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), per i soggetti non Ias adopter, relativamente al costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La quota di ammortamento non effettuata dovrà comunque essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Occorrerà a destinare ad una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
  • Sostegno per l'avvio di imprese da parte di Under 30; le misure di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.
  • Stanziamento di ulteriori fondi per il fondo di garanzia PMI.
  • Proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le PMI prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021; per le imprese del comparto turistico la moratoria è prorogata sino al 31 marzo 2021.
  • Proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA, compresi i forfetari, a condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
  • Proroga al 30 ottobre 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni previste ai fini Irap, per i soggetti Isa e collegati che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.
  • Proroga al 15 ottobre 2020 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Covid-19: nuovo DPCM 13 ottobre 2020 con misure restrittive

13/10/2020

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo D.P.C.M. 13 ottobre 2020 contenente le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:
·        la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
·        lo stop per tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Rimangono consentite attività sportive a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi;
·        ulteriori restrizioni per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni), che devono svolgersi con un limite massimo di 30 partecipanti e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone non conviventi. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
·        sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
·        rimangono consentiti fiere e congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Viene confermato l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli all’aperto e in tutti i luoghi di prossimità con persone non conviventi, con l’ulteriore raccomandazione di utilizzarli, in tale ultimo caso, anche nelle abitazioni private. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Specifiche esclusioni sono previste per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono essere svolte in sicurezza rispettando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché quelle specifiche per i rispettivi ambiti di competenza.

Pubblicato il D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

20/8/2020

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30 - il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd “decreto di Agosto”, contenente misure aggiuntive per il rilancio dell'economia a seguito della crisi causata dal Covid-19.
Prevede nuovi aiuti e incentivi a sostegno delle attività economiche e produttive più colpite dalla crisi economica - quali il turismo, la ristorazione, l’automotive - la rimodulazione dei versamenti fiscali sospesi durante i mesi del lockdown ed il rinvio della ripresa delle attività di riscossione coattiva. Per i contribuenti ISA e forfetari viene prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per chi ha avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

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