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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Approvato il decreto-legge “Ristori”

30/10/2020

 
È entrato il vigore il 29/10/2020 il D.L. 28 ottobre 2020, il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M del 24 ottobre 2020. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto in automatico con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” anche se aumentati nelle percentuali. Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni. Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

Convertito il Decreto "Agosto" n. 104 con Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14/10/2020

 
Le nuove disposizioni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020. Il provvedimento recepisce diverse importanti novità in ambito fiscali. Ecco le principali:
  • Possibilità di non effettuare l'ammortamento annuale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), per i soggetti non Ias adopter, relativamente al costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La quota di ammortamento non effettuata dovrà comunque essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Occorrerà a destinare ad una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
  • Sostegno per l'avvio di imprese da parte di Under 30; le misure di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.
  • Stanziamento di ulteriori fondi per il fondo di garanzia PMI.
  • Proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le PMI prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021; per le imprese del comparto turistico la moratoria è prorogata sino al 31 marzo 2021.
  • Proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA, compresi i forfetari, a condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
  • Proroga al 30 ottobre 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni previste ai fini Irap, per i soggetti Isa e collegati che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.
  • Proroga al 15 ottobre 2020 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Covid-19: nuovo DPCM 13 ottobre 2020 con misure restrittive

13/10/2020

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo D.P.C.M. 13 ottobre 2020 contenente le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:
·        la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
·        lo stop per tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Rimangono consentite attività sportive a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi;
·        ulteriori restrizioni per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni), che devono svolgersi con un limite massimo di 30 partecipanti e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone non conviventi. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
·        sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
·        rimangono consentiti fiere e congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Viene confermato l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli all’aperto e in tutti i luoghi di prossimità con persone non conviventi, con l’ulteriore raccomandazione di utilizzarli, in tale ultimo caso, anche nelle abitazioni private. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Specifiche esclusioni sono previste per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono essere svolte in sicurezza rispettando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché quelle specifiche per i rispettivi ambiti di competenza.

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