- per l'intero importo se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) non supera € 120.000,
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000 (diminuiti del reddito complessivo) e € 120.000 se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) supera € 120.000.
Non rientrano nella limitazione di detrazione gli interessi per prestiti/mutui agrari, gli interessi per mutui ipotecari prima casa e le spese mediche (nuovo art. 15, co. 3-bis, 3-ter, e 3-quater, D.P.R. 917/1986).
La detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, D.P.R. 917/1986 e in altre norme di legge, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile. Si possono detrarre anche se pagate in contanti le spese mediche se effettuate presso enti pubblici o strutture accreditate e l'acquisto di farmaci o ausili.
Le spese veterinarie sono detraibili nella misura del 19% le spese veterinarie, fino all'importo di € 500, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11.