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Ritorna il super-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019

1/5/2019

 
Il DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di ieri e in vigore da oggi, all'art. 1 del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di applicare i super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro, effettuati nel suddetto periodo agevolato.
Sono sempre esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164, comma 1 TUIR e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri.

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