Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro, effettuati nel suddetto periodo agevolato.
Sono sempre esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164, comma 1 TUIR e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri.