Fra le novità più significative contenute, si segnalano le precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura.
FATTURE IMMEDIATE
L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione.
FATTURE DIFFERITE
Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.