L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
L’assegno è definito:
- “unico” perché sostituisce i precedenti aiuti a sostegno della genitorialità e della natalità; da marzo 2022, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e sono venute meno le detrazioni per i minori a carico;
- “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro.
- per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Per la definizione del suo ammontare è prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
- contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.