Studio Associato Commercialisti
  • HOME
  • Team
  • Services
    • Contabilitá, dichiarazioni fiscali e pratiche amministrative
    • Consulenza societaria, aziendale e d’impresa
    • Consulenza tributaria, fiscale
    • Successioni e passaggi generazionali
  • SERVIZI ON LINE
  • Contacts
  • SCADENZIARIO
  • Link
  • UTILITA'
  • UPLOAD

Entra nei nostri servizi attivi on line 24 ore su 24

Entra in PUBBLICA WEB
I tuoi documenti fiscali sempre a disposizione
​
Entra in FATTURAZIONE ELETTRONICA

Qui puoi emettere, ricevere, visualizzare, stampare e salvare le fatture elettroniche

ANTIRICICLAGGIO
​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha  modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

​

Assegno unico universale: attestazione ISEE con effetti retroattivi

20/6/2022

 
A decorrere dal 1° marzo 2022, il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.
L’assegno è definito:
  • “unico” perché sostituisce i precedenti aiuti a sostegno della genitorialità e della natalità; da marzo 2022, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e sono venute meno le detrazioni per i minori a carico;
  • “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro.
Ricordiamo che l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
  • per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
La norma non prescrive come necessaria la convivenza; il beneficio è pertanto concesso anche al genitore separato o divorziato che presenta la domanda nonostante non faccia più parte del nucleo familiare.
Per la definizione del suo ammontare è prevista:
  • una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Alle famiglie in possesso di ISEE valido, l’Assegno è quindi corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano stati in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato, purché entro il prossimo 30 giugno 2022.
Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.
La domanda può essere presentata:
  • accedendo dal sito dell’Inps al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Comments are closed.

    Archives

    February 2023
    January 2023
    December 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    June 2021
    May 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    November 2020
    October 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    October 2018
    September 2018
    July 2018
    June 2018
    April 2018
    March 2018
    February 2018
    December 2017
    November 2017
    October 2017
    September 2017
    August 2017
    July 2017
    June 2017
    May 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    November 2016
    October 2016
    September 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016
    February 2016
    January 2016
    December 2015
    November 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014

    Categories

    All
    NEWS

EDI CONSULTANTS Srl - Società tra professionisti
Via A. Da Corona, 1/Q Treviso - Tel. 0422.2931 - Fax 0422.293222 - www.studioedi.it - C.F. e P. IVA 04913700268


Proudly powered by Weebly