«A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.>>
E' FATTO DIVIETO DI PAGARE IN CONTANTI LE RETRIBUZIONI O I COMPENSI, QUALUNQUE SIA LA TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO.
Sono previste pesanti sanzioni al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di corrispondere la retribuzione con modalità diverse dal contante (la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 euro a 5.000 euro).