- recupero del patrimonio edilizio;
- efficientamento energetico;
- rischio sismico;
- impianti fotovoltaici;
- e colonnine di ricarica.
I contribuenti interessati alle agevolazioni dovranno quindi acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
L’Agenzia ha già pubblicato il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” .
La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari va inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, invece:
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
- da uno dei condomini a tal fine incaricato, laddove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore o i condomini non vi abbiano provveduto.
Ai sensi del nuovo art. 122-bis D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate potrà ora sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli artt. 121 e 122 del medesimo D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Il citato art. 121 del decreto "Rilancio" prevede la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni.
In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.