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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

​

Dal 1° luglio ridotto da 3.000 a 2.000 euro il limite all'uso di contante

28/6/2020

 
Il Decreto fiscale 2020 ha modificato il limite dell'utilizzo dei contanti.
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021: il limite all’utilizzo del contante passa da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
- dal 1° gennaio 2022: tale limitazione viene ulteriormente ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro. 
Le soglie di cui sopra sono applicate ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte, come per esempio, i trasferimenti tra:
  • due società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • due società aventi lo stesso amministratore;
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non trova applicazione nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.
SANZIONI
L’
art. 18, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 introduce il nuovo comma 1-ter dell’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. 

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti, che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 al Mef, il comma 5 del successivo art. 63 punisce la mancata segnalazione con sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000 euro.

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