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Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 sulle riaperture e spostamenti dal 18 maggio 2020

16/5/2020

 
È stato approvato il Decreto-legge n. 33/2020 con ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che regola le riaperture da lunedì 18 maggio e fino al 31 luglio 2020.
Le attività economiche e produttive saranno consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni e nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le Regioni potranno introdurre, nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive delle norme nazionali, garantendo tuttavia le condizioni di sicurezza ed il rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 
Indicazioni in tema di spostamenti:
  • dal 18 maggio 2020 non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti all'interno del territorio regionale, fatte salve le misure di contenimento più restrittive regionali;
  • fino al 2 giugno 2020 permane invece il divieto di trasferimenti e spostamenti in regioni diverse rispetto a quella in cui ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • dal 3 giugno gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell' del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
In caso di violazioni è applicabile la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa.

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