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26/03/2022 scaduti oggi i termini di decadenza degli accertamenti IVA e imposte sui redditi e Imu 2016 e l'omessa dichiarazione 2015, nonchè l'anno 2012 in presenza di violazioni penali                   

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DECRETO "SOSTEGNI" - DL 41/2021

30/3/2021

 
Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
​L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:
  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
 Il contributo spetta a condizione che:
  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’am­montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:
  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.
 È previsto un contributo minimo, pari a:
  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro 
Per ottenere il contributo occorre la presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal:
  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
 Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:
  • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

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