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​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha  modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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Decreto “Sostegni-ter”: approvati ulteriori aiuti per i settori maggiormente colpiti dalla crisi e il DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE di crediti e sconto in fattura dei bonus edilizi

28/1/2022

 
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è entrata in vigore il 27 gennaio 2022. Prevede ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio, nonché interventi finalizzati a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le imprese.

Introdotte anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all’edilizia.


CESSIONE CREDITI e SCONTO in FATTURA – DIVIETO di SUCCESSIVA CESSIONE
Viene modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, di cui all'art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione";
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma "senza facoltà di successiva cessione".
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d'imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

​I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui all’art. 122, comma 1 , del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

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