Quindi per le fatture ricevute nel 2019, ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2018 (es. beni consegnati a dic. 2018), la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2019 oppure è possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2020 e il 30.4.2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019.
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall'art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Quindi per le fatture ricevute nel 2019, ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2018 (es. beni consegnati a dic. 2018), la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2019 oppure è possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2020 e il 30.4.2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019. Comments are closed.
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