L’art. 29 del DL 17/2022 proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:
· le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
· le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
· gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
· i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.
Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.
Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:
· effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
· procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.
Credito d’imposta per le imprese energivore
L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:
· l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
· il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas
L’art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto
L’art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi.
Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.