Gli spostamenti delle persone sono previsti per:
- Comprovate esigenze lavorative;
- Situazioni di necessità;
- Motivi di salute.
Le motivazioni di cui sopra potranno essere attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva.
Le attività di ristorazione e bar sono possibili dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione di sospensione dell’attività.
Le attività di asporto e/o consegne a domicilio pare siano consentite senza limitazioni di orario.
Sono consentite senza limitazione di orario le altre attività commerciali purché il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, fra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
Nelle giornate festive e prefestive devono essere chiuse le medie (oltre i 250 mq) e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.