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FINANZIAMENTI FINO A 25 MILA EURO

23/4/2020

 
La lettera m), comma 1, articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 ha introdotto una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia, per avere una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.
Il finanziamento richiesto deve avere un importo non superiore al 25% dei ricavi dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione e comunque fino ad un massimo di 25 mila euro.
Il limite di 25 mila euro fa riferimento all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; quindi, potranno essere richiesti anche più finanziamenti, eventualmente anche concessi da più soggetti finanziatori, fino al limite massimo complessivo dei 25 mila euro e fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi. La durata complessiva del finanziamento non può essere superiore a 72 mesi e il rimborso del capitale non può mai avvenire prima dei 24 mesi. 
Il tasso di interesse annuo nominale dovrà essere concordato con la banca.
Le imprese e i professionisti possono compilare il modulo di richiesta di garanzie e inviarlo insieme al documento di identità e agli altri documenti richiesti  alla casella di posta certificata della banca (a volte e-mail normale dipende dalla banca).
Potrebbe essere richiesto l'ultimo bilancio depositato oppure ultimo modello unico certificato disponibile oppure autocertificazione per le imprese nate dopo l'1 gennaio 2019, nonché l'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale riconosciuto se trattasi di libero professionista e la proposta contrattuale contenente il calcolo del finanziamento.
LO STUDIO E' A DISPOSIZIONE PER L'EVENTUALE COMPILAZIONE DEI MODULI.

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