Si ricorda che la Legge n. 178/2020 aveva già introdotto esenzioni sempre relativamente alla prima rata IMU dovuta nel 2021, per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli; in particolare:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili.