L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in particolare per i soggetti minimi e forfetari che sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Tali soggetti, così come i condomini e gli enti non commerciali, hanno diritto di ricevere la fattura in forma cartacea/analogica e possono reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate. Hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture in formato elettronico, senza il conseguente obbligo di conservazione elettronica.
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Novembre 2020
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