Sono previste anche alcune disposizioni che consentono di semplificare il rapporto fra il Fisco e i soggetti passivi e a chiarire, attraverso un intervento legislativo, la portata delle esenzioni relative alle prestazioni di insegnamento. Di seguito, si riassumono le principali novità.
Cessazione della partita IVA e inibizione delle compensazioni
È inibita la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 dei crediti o solo dei crediti IVA, rispettivamente, per i contribuenti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione di quest'ultima dalla banca dati VIES.
Reverse charge negli appalti con utilizzo prevalente di manodopera
L'applicazione del reverse charge è estesa agli appalti che prevedono l'utilizzo prevalente di manodopera.
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
Nell'ambito di una serie di misure volte a prevenire le frodi per determinati carburanti, è escluso l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive.
Contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli usati
Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è disposto l'obbligo di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con modello F24 Elide.
Lotteria degli scontrini
Viene prevista una sanzione da 100,00 a 500,00 euro per gli esercenti che rifiutano di acquisire il codice fiscale dell'acquirente o che non trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
Tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche verranno memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:
- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà memorizzare, quindi, anche i dati concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione.
Al fine di recepire tale novità, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.10.2019 n. 738239, ha differito al 20.12.2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (in scadenza al 31.10.2019).
Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di consumatori finali
È prorogato, per l'anno 2020, il divieto di emissione di e-fatture mediante il Sistema di Interscambio:
- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- da parte dei soggetti che, benché non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, hanno effettuato prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
Inoltre, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri inviando i dati al Sistema TS, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza degli stessi.
Semplificazione degli adempimenti IVA
Viene stabilito che il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avvenga a partire dal secondo semestre 2020 (con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo).
La bozza di dichiarazione annuale IVA sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, l'importo dovuto, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta di un terzo, e agli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Se il soggetto versa le somme dovute entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche
A decorrere dall'1.1.2020, viene modificato l'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, al fine di procedere all'adeguamento delle disposizioni in esso contenute alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17. Sono, quindi, ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse), mentre risultano imponibili, per effetto dell'eliminazione del riferimento nella norma, le "prestazioni didattiche di ogni genere".
Viene altresì previsto che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1 siano imponibili ai fini IVA, mentre sono esenti quelle che consentono di sostenere l'esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale" (cfr. anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019). Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano adeguati al dispositivo della sentenza 14.3.2019, causa C-449/17, e ai chiarimenti della ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2019 n. 79.[Tratto da La Settimana in Breve n.40 del 1 Novembre 2019]