- da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi (individuate dall’art. unico del Dm 17/01/92)
- da 700.000 a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività
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L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.