L'Agenzia Entrate in data 6.06.2020 ha pubblicato la circolare n. 14 e la risoluzione 32/E in tema di credito di imposta su locazioni e affitti d'azienda, istituendo il codice tributo per l'utilizzo dello stesso.
L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale) nella misura del 60%, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo nella misura del 30%. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi.
Il credito d'imposta “(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)”.
Il codice é il “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La circolare da un chiarimento importante: l’inquilino può cedere il credito d’imposta al locatore «a titolo di pagamento del canone». Anche se il Dl Rilancio parla di canone «versato», l’Agenzia ammette la possibilità di “scalare” il tax credit dall’importo dovuto. Ad esempio, il 15 giugno si potrà saldare il canone di maggio pari a 1.000 versando 400 con bonifico e 600 sotto forma di cessione del credito d’imposta. In questo caso, si legge, «il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione». Naturalmente, finché non viene pagata la differenza, il credito non è utilizzabile.