Il decreto ed il relativo allegato sono a disposizione al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
Comunque, anche tutte le attività sospese possono comunque proseguire “in modalità agile” o a distanza.
Le imprese che devono sospendere l’attività in forza del Decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Sono consentite anche le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali.
In questo caso, occorre effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Effettuata la comunicazione, l’attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.