Quindi per le fatture ricevute nel 2019, ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2018 (es. beni consegnati a dic. 2018), la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2019 oppure è possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2020 e il 30.4.2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019.
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall'art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Quindi per le fatture ricevute nel 2019, ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2018 (es. beni consegnati a dic. 2018), la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2019 oppure è possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l'1.1.2020 e il 30.4.2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti 2019, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2019. Videoforum Agenzia Entrate del 17.01.2019Per il primo semestre 2019 la data di emissione della fattura coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. Nel file XML va, dunque, sempre indicata la data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA (art. 6 del DPR 633/72) anche se l’effettivo invio al Sistema di Interscambio avviene successivamente, beneficiando tra l’altro della disapplicazione delle sanzioni qualora inviate entro il termine della liquidazione dell’IVA a debito.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in particolare per i soggetti minimi e forfetari che sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico. Tali soggetti, così come i condomini e gli enti non commerciali, hanno diritto di ricevere la fattura in forma cartacea/analogica e possono reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate. Hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio potrà recapitare le fatture in formato elettronico, senza il conseguente obbligo di conservazione elettronica.
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.
Tra le novità previste si segnala: - la definizione agevolata dei PVC / avvisi di accertamento consegnati entro il 24.10.2018; - la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”); - estinzione dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010; - la definizione agevolata delle liti pendenti. Legislatore, con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione Elettronica (FE) dall’1.1.2019, introduce le 2 seguenti novità in tema di fatturazione:
1. nel primo semestre 2019 è prevista l’eliminazione della sanzione per omessa o tardiva fatturazione se la fattura è inviata allo SdI entro il termine della liquidazione periodica e la sanzione sarà pari all'80% qualora la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva relativa al periodo successivo; 2. dal secondo semestre 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione: nella compilazione della fattura viene richiesta l'espressa indicazione della data in cui è avvenuta la cessione di beni o la prestazione di servizi. L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.195385/2018, ha previsto che a partire dal 29 ottobre 2018 può disporre la sospensione, fino a 30 giorni, del pagamento di modelli F24 ove sono indicate delle compensazioni d’imposta giudicate “rischiose”
Per i mod. F24 presentati telematicamente (Entratel/Fisconline) verrà comunicato con apposita ricevuta se la delega di pagamento è stata sospesa. Si fa presente che durante il periodo di sospensione: non viene addebitato l’eventuale saldo positivo del mod. F24 sul c/c indicato e non è possibile procedere all’annullamento del mod. F24 Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l’Agenzia riscontra che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica al contribuente lo scarto del mod. F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione e tutte le compensazioni/pagamenti indicati nel mod. F24 scartato si ritengono non eseguiti. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto “dignità”), che esclude dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d’acconto e quindi anche i professionisti.
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