Il Decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) è diventato legge.FORFETTARI: NUOVI LIMITI A DIPENDENTI E BENI NELLA LEGGE DI BILANCIO IN DISCUSSIONE ALLE CAMERE16/11/2019
A partire dal 1° gennaio 2020, pur rimanendo il limite di ricavi o compensi fissato a 65.000 euro, sembra sarà necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
Tra l'altro non è chiara l’effettiva data di decorrenza dei nuovi limiti: c’è chi sostiene che i nuovi limiti saranno effettivamente operativi - e quindi dovranno esser sottoposti a verifica - soltanto a chiusura del 2020 ma anche chi non esclude che usciranno dal regime i forfettari che nel 2019 risulteranno aver superato i nuovi limiti in arrivo. Definito come il primo passo del GREEN NEW DEAL, tra le novità, il decreto Clima prevede
- un buono mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria: fino a 1500 euro per la rottamazione delle vetture fino alla classe euro 3, e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi, entro il 31.12.2021. A differenza dell’ecobonus, però, lo sconto riconosciuto non potrà essere utilizzato per l’acquisto di auto elettriche o ibride, bensì per abbonamenti ai mezzi pubblici o per i servizi di car sharing a basse emissioni, o per l'acquisto biciclette anche a pedalata assistita, anche in favore di conviventi, nei successivi tre anni. - un incentivo per la vendita di prodotti sfusi / alla spina agli esercenti commerciali che attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, svolgendo tale attività per almeno 3 anni, e con contenitori NON monouso. Spesa massima ammissibile euro 5.000. Occorre comunque attendere uno specifico emanando decreto per le modalità attuative. Nuovo "codice lotteria" al posto del codice fiscale per partecipare alla lotteria degli scontrini5/11/2019
Con il Provvedimento del 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della "lotteria degli scontrini".
I nuovi registratori telematici dovranno essere configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini, e dovranno permettere di acquisire il "codice lotteria" del cliente, ossia un codice identificativo univoco che il consumatore dovrà richiedere sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici genereranno il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate. Il DL 26.10.2019 n. 124 (DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) contiene una serie di misure in ambito IVA che mirano a rafforzare i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria e a contrastare fenomeni fraudolenti e illegittimi.
Sono previste anche alcune disposizioni che consentono di semplificare il rapporto fra il Fisco e i soggetti passivi e a chiarire, attraverso un intervento legislativo, la portata delle esenzioni relative alle prestazioni di insegnamento. Di seguito, si riassumono le principali novità. Cessazione della partita IVA e inibizione delle compensazioni È inibita la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 dei crediti o solo dei crediti IVA, rispettivamente, per i contribuenti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione di quest'ultima dalla banca dati VIES. Reverse charge negli appalti con utilizzo prevalente di manodopera L'applicazione del reverse charge è estesa agli appalti che prevedono l'utilizzo prevalente di manodopera. Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti Nell'ambito di una serie di misure volte a prevenire le frodi per determinati carburanti, è escluso l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive. Contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli usati Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è disposto l'obbligo di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con modello F24 Elide. Lotteria degli scontrini Viene prevista una sanzione da 100,00 a 500,00 euro per gli esercenti che rifiutano di acquisire il codice fiscale dell'acquirente o che non trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini. Utilizzo dei file delle fatture elettroniche Tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche verranno memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati: - dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.); - dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà memorizzare, quindi, anche i dati concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione. Al fine di recepire tale novità, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.10.2019 n. 738239, ha differito al 20.12.2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (in scadenza al 31.10.2019). Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di consumatori finali È prorogato, per l'anno 2020, il divieto di emissione di e-fatture mediante il Sistema di Interscambio: - da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018); - da parte dei soggetti che, benché non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, hanno effettuato prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018). Inoltre, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri inviando i dati al Sistema TS, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza degli stessi. Semplificazione degli adempimenti IVA Viene stabilito che il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avvenga a partire dal secondo semestre 2020 (con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo). La bozza di dichiarazione annuale IVA sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, l'importo dovuto, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta di un terzo, e agli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Se il soggetto versa le somme dovute entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati. Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche A decorrere dall'1.1.2020, viene modificato l'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, al fine di procedere all'adeguamento delle disposizioni in esso contenute alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17. Sono, quindi, ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse), mentre risultano imponibili, per effetto dell'eliminazione del riferimento nella norma, le "prestazioni didattiche di ogni genere". Viene altresì previsto che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1 siano imponibili ai fini IVA, mentre sono esenti quelle che consentono di sostenere l'esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale" (cfr. anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019). Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano adeguati al dispositivo della sentenza 14.3.2019, causa C-449/17, e ai chiarimenti della ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2019 n. 79.[Tratto da La Settimana in Breve n.40 del 1 Novembre 2019] Il prossimo 31 ottobre 2019 scade il termine per la presentazione telematica all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2019 relativi al 2018.
La modifica all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura.
Per accedere all’agevolazione per l’anno 2019, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata dal 1° al 31 ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019. L’art. 375 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.
La Direttiva n. 2008/9/UE del 12 febbraio 2008 prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.
Per esempio su :
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara. Proroga al 30 giugno 2020 per gli adeguamenti degli statuti del Terzo settore ed Imprese sociali8/8/2019
È stato prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La stessa proroga è prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. n. 112/2017.
La sospensione feriale dei termini processuali opererà dal 1° al 31 agosto, sia con riferimento ai termini relativi al contenzioso tributario sia per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo. Inoltre:
Con il comunicato n. 138 del 19 luglio 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha stabilito che per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48 euro (in luogo dei 51 euro precedentemente previsti), mentre per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, spetta per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale e quindi per 16,8 euro (35% di 48 euro).
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. Grazie alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 di conversione del decreto crescita (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019), sia per la rottamazione dei ruoli sia per il saldo e stralcio è stato riaperto il termine, dal 30 aprile al 31 luglio, il termine di presentazione della domanda.
Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scadrà il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, e si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
i soci di società di persone; · i collaboratori di imprese familiari; · i coniugi che gestiscono aziende coniugali; · i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); · i soci di società di capitali “trasparenti”. RATEIZZAZIONI: Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.
Fra le novità più significative contenute, si segnalano le precisazioni in ordine alla data da inserire nel file fattura. FATTURE IMMEDIATE L’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. “decreto crescita”) dall’effettuazione dell’operazione. FATTURE DIFFERITE Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”. L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate, andando a sostituire sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il legislatore ha previsto, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore:
Partendo dal 2019 al reddito d’impresa dichiarato può essere applicata un’aliquota ridotta fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve disponibili.
Il decreto n. 34/2019, cd "Decreto Crescita", all'art. 2, approvato ieri, prevede un incremento dell’agevolazione scaglionato del tempo, attraverso le seguenti aliquote ridotte e graduali come segue: - 22,5% per il 2019; - 21,5% per il 2020; - 21% per il 2021; - 20,5% a regime dal 2022. Per esempio, un soggetto IRES (società di capitali) che abbia accantonato a riserva l’intero utile di esercizio relativo al 2018 (100.000 euro) e che nel 2019 abbia un reddito pari a 130.000 euro, la tassazione sul 2019 sarà così articolata: - sui primi 100.000 euro si applicherà l’aliquota IRES scontata al 22,5% - sui restanti 30.000 euro si applicherà l’aliquota IRES ordinaria del 24%. L’art. 2 comma 6 del decreto prevede altresì che le stesse disposizioni previste per i soggetti IRES si applichino anche agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria. Il DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 di ieri e in vigore da oggi, all'art. 1 del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di applicare i super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro, effettuati nel suddetto periodo agevolato. Sono sempre esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164, comma 1 TUIR e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri. L’ENEA ha reso noto che è prorogata all’1.4.2019 la scadenza per l’invio della documentazione per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, dai quali si ottiene un risparmio energetico, con fine lavori nel 2018.
Il nuovo adempimento è previsto dall’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013 e riguarda gli interventi di recupero edilizio, gli interventi antisismici e il c.d. “bonus mobili”, nel solo caso in cui dagli stessi derivi un risparmio energetico. Il termine per l’invio della comunicazione all’ENEA, quindi, deve avvenire entro: · l’1.4.2019, se gli interventi sono ultimati dall’1.1.2018 al 31.12.2018; · 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, se gli interventi sono ultimati dall’1.1.2019. Il saldo IVA 2018 può essere versato, pertanto, entro:
· il 18.3.2019 (termine ordinario), in quanto il 16.3.2019 cade di sabato; · l’1.7.2019, in quanto il 30.6.2019 cade di domenica, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%); · il 31.7.2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari quindi al 2,0064%). Imprenditoria femminile: il Veneto stanzierà contributi a fondo perduto per il 30% delle spese8/3/2019
La Regione Veneto ha approvato con deliberazione n. 235 dell’8/03/2019, il bando per l’erogazione di contributi a favore delle micro, piccole e medie imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, con sede in Veneto e operanti nel settore dell’artigianato, dell’industria, del commercio o dei servizi.
Possono partecipare al bando le imprese individuali con titolari donne, residenti in Veneto da almeno due anni o le imprese con organi societari composti per 2/3 da donne e con capitale sociale di proprietà di donne per almeno il 51%. L’Agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 30% della spese per interventi compresi fra un minimo di € 30 mila ed un massimo di € 170 mila. L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dall’1.1.2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (corrispettivi di esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L’applicazione di tale disposizione è anticipata all’1.7.2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro. L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2019 n. 49842, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri. Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. “misuratori fiscali”) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015 (come modificato, da ultimo, dalla L. 145/2018), ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale. Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Oggi è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il Decreto del Presidente del Consiglio che prevede la proroga al:
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