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NEW: VEDI SCADENZIARIO 2023

​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha nuovamente modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

​

A PARTIRE DAL 6.12.2021 GREEN PASS RAFFORZATO

5/12/2021

 
Con il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, viene previsto che a decorrere da lunedì prossimo, 6 dicembre 2021, l’obbligo di Green Pass viene esteso ai seguenti settori:
  • alberghi;
  • spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto;
  • servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  • servizi di trasporto pubblico locale.
Il provvedimento ha inoltre istituito il cosiddetto “Green Pass rafforzato”, rilasciato solo per coloro che sono o vaccinati o guariti dal Covid. Il nuovo Certificato verde è necessario per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.
Si dispone anche un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Inoltre si estende l’obbligo vaccinale alle seguenti nuove categorie, a decorrere dal prossimo 15 dicembre:
  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari e forze di polizia (compresa la polizia locale e penitenziaria);
  • personale del soccorso pubblico;

Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre

30/11/2021

 
È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.
Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:
  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

Bonus edilizi: estensione obbligo visto di conformità

14/11/2021

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, serie Generale 269 dell’11 novembre 2021, del decreto “Antifrode” (D.L. n. 157/2021 ) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi c.d. “tradizionali”, ossia per gli interventi di:
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • rischio sismico;
  • impianti fotovoltaici;
  • e colonnine di ricarica.
In particolare, il nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 prevede l’obbligo di apposizione del visto a tutti gli interventi sopra elencati, diversi dunque dal solo Superbonus al 110%, laddove il soggetto beneficiario opti per un utilizzo indiretto della detrazione, ossia mediante cessione del credito o sconto in fattura.
I contribuenti interessati alle agevolazioni dovranno quindi acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) nonché dai CAF.
L’Agenzia ha già pubblicato il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” .
La comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari va inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, invece:
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario;
  • da uno dei condomini a tal fine incaricato, laddove non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore o i condomini non vi abbiano provveduto.
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Ai sensi del nuovo art. 122-bis D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021, l’Agenzia delle Entrate potrà ora sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli artt. 121 e 122  del medesimo D.L. n. 34/2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Il citato art. 121 del decreto "Rilancio" prevede la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni.
In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

NOVITA' IMU 2021 - conversione decreto DL 41/21 cd SOSTEGNI

1/6/2021

 
Sono esentati dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni" relativamente agli immobili nei quali esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Si ricorda che la Legge n. 178/2020 aveva già introdotto esenzioni sempre relativamente alla prima rata IMU dovuta nel 2021, per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli; in particolare:
  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
L’esenzione si applica non solo ai proprietari, ma anche a tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche sopra elencate.

DECRETO SOSTEGNI BIS - DL 73/2021

31/5/2021

 
È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021). Di seguito alcune delle novità fiscali di maggior rilievo.
NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Prima ipotesi: in automatico con le regole del decreto "Sostegni"
Verrà erogato automaticamente e nella stessa misura e modalità del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) senza necessità di domande.
Seconda ipotesi: con istanza se perdita di fatturato - ALTERNATIVO AL PRIMO
E' previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva con ricavi non superiori ai 10 milioni di euro, e che abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
La misura del contributo è diversa per: 
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
I soggetti che hanno ricevuto in automatico il bonus di cui all'ipotesi 1, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame e da quest’ultimo saranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi, non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (tramite un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, AD OGGI NON ANCORA DISPONIBILE.
Terza ipotesi: perdita reddituale

In via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (AD OGGI NON DISPONIBILE), al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti.
PROROGA CARTELLE FISCALI
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI 
Viene prevista la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONI
E' previsto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
NOTE DI VARIZIONE IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
E' stato modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
ACE INNOVATIVA
l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.

DECRETO "SOSTEGNI" - DL 41/2021

30/3/2021

 
Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
​L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:
  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
 Il contributo spetta a condizione che:
  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’am­montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:
  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.
 È previsto un contributo minimo, pari a:
  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro 
Per ottenere il contributo occorre la presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate dal:
  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
 Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:
  • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Decreto “Riscossione-bis” - DL 7/2021

1/2/2021

 
Il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto "Riscossione-bis"), emanato a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, proroga di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto "Riscossione").
In particolare prevede:
- la proroga al 31.3.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall'8.3.2020 al 28.2.2021;
- la sospensione fino al 28.2.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell'adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
- la sospensione fino al 28.2.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- la proroga al 28.2.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
- la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

Decreto "Riscossione” - DL 3/2021

15/1/2021

 
Il DL 15.1.2021 n. 3 riguardante la sospensione delle cartelle di pagamento, prevede quanto segue:
- la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall'8.3.2020 al 31.1.2021;
- la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell'adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
- la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell'Agente della Riscossione;
- la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
- la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

LEGGE DI BILANCIO 2021

10/1/2021

 
In data 30 dicembre, il Senato ha approvato la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 322 del 30.12.2020. Tra le novità si segnalano:
Proroga bonus edilizi
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici. Prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. "bonus verde".
Bonus idrico
Istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un "bonus idrico" pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
Novita’ superbonus del 110%
Il termine per beneficiare della detrazione al 110% viene prorogato al 30.06.2022.
I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022.
Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Rivalutazione beni immateriali
Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.
Sostegno alla liquidità delle imprese
Si segnalano alcuni interventi:
  • i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
  • l’intervento straordinario in garanzia di Sace viene prorogato fino al 30.06.2021;
  • vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l’altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale);
  • vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.
Locazioni brevi
Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d’imposta. Al superamento della richiamata soglia, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Disapplicazione norme codicistiche sulle perdite d’impresa
Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi
Viene rivista la disciplina in esame e le novità trovano applicazione a decorrere dal 16.11.2020.
L’agevolazione viene prevista fino al 31.12.2022, con potenziamento delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili e ampliamento dell’ambito applicativo.
Lotteria degli scontrini e cashback
La partecipazione alla lotteria degli scontrini viene riservata a coloro che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga
Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni.
L’imposta sostitutiva è pari all’11%.

RISTORI BIS : sospensione versamenti, contributi a fondo perduto, credito imposta locazioni e cancellazione IMU solo per pochi

13/11/2020

 
Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA DEL 16.11.2020
La misura si applica ai soggetti che:
  • esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale  c.d. zone "rosse" e "arancioni";
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 (v. sotto), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone “rosse”.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SECONDO ACCONTO TASSE DEL 30.11.2020
E' disposta la proroga al 30 aprile 2021 dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’art. 98, comma 1 , del “decreto di agosto” (D.L. n. 104/2020 ):
  • operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 (v. sotto), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d."zone rosse”, ovvero
  • esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree c.d. "zone arancioni”.
Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Si ricorda che i soggetti ISA o forfettari, che hanno avuto una riduzione del fatturato del 33% nel 2° semestre 2020 rispetto al 2° semestre 2019, possono rinviare il pagamento del 2° acconto tasse al 30.04.2021, indipendentemente dall'attività esercitata e da dove hanno la sede legale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ZONA ROSSA E ARANCIONE
Per i seguenti soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2  e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "arancione" e "rossa"), il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020 ) è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 (v. sotto):
  • gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
  • gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
  • alberghi (codice ATECO 551000).
​Operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manufatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020​Coloro che sono riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto) avranno diritto dal 2021 al 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 137/2020
Coloro che svolgono attività non riconducibile ai codici ATECO di cui all'allegato 1 (v. sotto) avranno diritto dal 2021 al 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e dei criteri di cui all'art. 25, commi 4, 5 e 6 , del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020). Il contributo spetta comunque in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 4 , del D.L. n. 137/2020.
CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE - SOLO ZONA ROSSA
Per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto), nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), si prevede un credito d’imposta - cedibile al proprietario dell’immobile locato - pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche tale misura è riservata ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda.
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU - SOLO ZONA ROSSA

Per il 2020, è prevista la cancellazione della seconda rata dell’Imu – in scadenza il 16 dicembre 2020 - per le imprese che operano nei settori riportati nell'allegato 2 (v. sotto) e nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
La misura si riferisce agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (v. sotto).
Di seguito si riporta il nuovo Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020.
 493210 - Trasporto con taxi - 100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - 100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano - 200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA - 100,00%
551000 - Alberghi - 150,00%
552010 - Villaggi turistici - 150,00%
552020 - Ostelli della gioventù - 150,00%
552030 - Rifugi di montagna - 150,00%
552040 - Colonie marine e montane 150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence 150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 - Ristorazione ambulante 200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00% 
591400 - Attività di proiezione cinematografica 200,00% 
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA 200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere 200,00% 
855209 - Altra formazione culturale 200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 - Gestione di stadi 200,00%
931120 - Gestione di piscine 200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA 200,00%
931200 - Attività di club sportivi 200,00%
931300 - Gestione di palestre 200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 - Altre attività sportive NCA 200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA 200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 
200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA 200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 - Stabilimenti termali 200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA 100,00%
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 - Attività di fotoreporter 100,00%
742019 - Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 - Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 - Corsi di danza100,00%
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 - Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 - Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 - Attività delle guide alpine 200,00%
743000 - Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 - Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 - Attività di musei 200,00%
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.
 Codice ATECO
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 - AREE GIALLE - ARANCIONE E ROSSE

5/11/2020

 

Sono in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le nuove restrizioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, con la previsione di tre distinte zone - definite convenzionalmente “gialla”, “arancione” e “rossa” - identificate in base allo stato del contagio ed alla prevista tenuta del sistema sanitario. L’assegnazione di una Regione ad una determinata area produrrà effetti per un minimo di 15 giorni. 
  
Con particolare riferimento alle attività economiche, si evidenzia che le restrizioni, ove previste, riguardano esclusivamente le attività di espressamente riportate sotto.
Possono invece continuare ad operare tutti i settori non citati, quali industria, artigianato, commercio all’ingrosso e servizi (non alla persona).
 
ATTIVITA' LIMITATE O VIETATE DIVERSIFICATE NELLE 3 AREE:

- nell'area Gialla (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto):
  • Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Durante l’intero arco della giornata potrebbe essere disposta la chiusura di aree specifiche a rischio di assembramento (facoltà già prevista in precedenza, ma solo a partire dalle ore 21.00).
  • Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. In tali giornate restano chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Commercio al dettaglio: autorizzato.
  • Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento). Quanto all’asporto, è autorizzato fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • Servizi alla persona: autorizzati.
  • Giochi, scommesse e similari: sospesi (come già in precedenza), ma la sospensione si estende anche nel caso in cui le attività siano svolte in locali adibiti ad attività differente. Di conseguenza, per esempio, non sarà più consentito l’accesso a slot ubicate nei bar.
  • Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività, che invece in precedenza erano consentite seppure nel rispetto di precisi limiti di accesso.
  • Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l'attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
  • Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%, salvo che per attività che richiedono uso di laboratori o in caso di disabilità o BES. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
  • Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni (i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL).
  • Riunioni: devono svolgersi a distanza, anche quelle relative agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
  • Prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio della professione: sospesi, salvo che la selezione non avvenga in modalità telematica o in base al curriculum (sono tuttavia permessi i concorsi inerenti il personale sanitario).
  • Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

- nell'area Arancione (Puglia, Sicilia)
Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive:
 Divieto di spostamento in entrata ed in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Il divieto vale sia che lo spostamento avvenga con mezzi pubblici, sia che avvenga con mezzi privati.
  • Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; è comunque consentito alle attività di ristorazione di continuare con i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore ed anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00, fermo restando il divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

- nell'area Rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Valgono le stesse limitazioni dell’area gialla, ed in più vengono imposte ulteriori misure restrittive: 
  • Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la "zona arancione", gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività ritenute essenziali ed analiticamente elencate all’allegato n. 23 e 24 del D.P.C.M. 3 novembre 2020. Tali attività possono continuare ad essere esercitate anche se ricomprese nell’ambito di un centro commerciale, purché sia consentito l'accesso solo alle attività autorizzate. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
ALLEGATO N. 23 - attività consentite perchè essenziali nella zona rossa:
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
  • Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
  • Ristorazione: sospesa. Valgono le medesime regole della zona arancione.
  • Servizi alla persona: sospesi, tranne quelli elencati all’allegato n. 24 al D.P.C.M. 3 novembre 2020.
ALLEGATO N. 24 - attività consentite perchè essenziali nella zona rossa:
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
  • Scuola: didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.
 
Gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ed è necessario compilare l’autodichiarazione.
Il modulo è disponibile al seguente link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
 
Per quanto riguarda la mobilità sul territorio: è possibile transitare nelle zone “arancioni” e “rosse” se diretti verso zone nelle quali la mobilità non è soggetta a restrizioni, fatto salvo il coprifuoco imposto sull’intero territorio nazionale

Approvato il decreto-legge “Ristori”

30/10/2020

 
È entrato il vigore il 29/10/2020 il D.L. 28 ottobre 2020, il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M del 24 ottobre 2020. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto in automatico con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” anche se aumentati nelle percentuali. Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni. Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

Convertito il Decreto "Agosto" n. 104 con Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

14/10/2020

 
Le nuove disposizioni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020. Il provvedimento recepisce diverse importanti novità in ambito fiscali. Ecco le principali:
  • Possibilità di non effettuare l'ammortamento annuale per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), per i soggetti non Ias adopter, relativamente al costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. La quota di ammortamento non effettuata dovrà comunque essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive. Occorrerà a destinare ad una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
  • Sostegno per l'avvio di imprese da parte di Under 30; le misure di attuazione saranno stabilite con apposito decreto.
  • Stanziamento di ulteriori fondi per il fondo di garanzia PMI.
  • Proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le PMI prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021; per le imprese del comparto turistico la moratoria è prorogata sino al 31 marzo 2021.
  • Proroga al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA, compresi i forfetari, a condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020.
  • Proroga al 30 ottobre 2020 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni previste ai fini Irap, per i soggetti Isa e collegati che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.
  • Proroga al 15 ottobre 2020 della sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Covid-19: nuovo DPCM 13 ottobre 2020 con misure restrittive

13/10/2020

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo D.P.C.M. 13 ottobre 2020 contenente le nuove misure per il contenimento del Covid-19, che troveranno applicazione dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Il decreto dispone:
·        la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 24.00 con servizio al tavolo e dalle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali dopo le ore 21.00, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
·        lo stop per tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Rimangono consentite attività sportive a livello dilettantistico per le società che abbiano adottato protocolli per limitare i contagi;
·        ulteriori restrizioni per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni), che devono svolgersi con un limite massimo di 30 partecipanti e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano più di sei persone non conviventi. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
·        sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
·        rimangono consentiti fiere e congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Viene confermato l’obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli all’aperto e in tutti i luoghi di prossimità con persone non conviventi, con l’ulteriore raccomandazione di utilizzarli, in tale ultimo caso, anche nelle abitazioni private. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Specifiche esclusioni sono previste per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti soggetti versino nella stessa incompatibilità.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali devono essere svolte in sicurezza rispettando le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché quelle specifiche per i rispettivi ambiti di competenza.

Pubblicato il D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO)

20/8/2020

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30 - il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd “decreto di Agosto”, contenente misure aggiuntive per il rilancio dell'economia a seguito della crisi causata dal Covid-19.
Prevede nuovi aiuti e incentivi a sostegno delle attività economiche e produttive più colpite dalla crisi economica - quali il turismo, la ristorazione, l’automotive - la rimodulazione dei versamenti fiscali sospesi durante i mesi del lockdown ed il rinvio della ripresa delle attività di riscossione coattiva. Per i contribuenti ISA e forfetari viene prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per chi ha avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Decreto Rilancio (DL34/2020) è stato convertito con la legge n. 77/2020

20/7/2020

 
Il D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO) è stato convertito con la legge n. 77 il 17.07.2020 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 18 luglio 2020, Suppl.Ord. n. 25; è entrata in vigore il 19 luglio 2020.
Tra le novità l'ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019, incentivi per la “rottamazione” dell'auto e l'acquisto di veicoli non inquinanti, modifiche alla disciplina dettata per l'ecobonus e il sismabonus.
Si tratta di misure che vanno ad aggiungersi alle norme originarie del decreto-legge, come le proroghe di versamenti e adempimenti fiscali, i bonus e le indennità di sostegno al reddito e gli aiuti per l’attività d’impresa. 

Dal 1° luglio ridotto da 3.000 a 2.000 euro il limite all'uso di contante

28/6/2020

 
Il Decreto fiscale 2020 ha modificato il limite dell'utilizzo dei contanti.
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021: il limite all’utilizzo del contante passa da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro;
- dal 1° gennaio 2022: tale limitazione viene ulteriormente ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro. 
Le soglie di cui sopra sono applicate ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra “soggetti diversi”, siano esse persone fisiche o giuridiche.
Per “soggetti diversi” si intendono entità giuridiche distinte, come per esempio, i trasferimenti tra:
  • due società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • due società aventi lo stesso amministratore;
  • la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Per contro, la limitazione all’utilizzo del denaro contante non trova applicazione nel caso di:
  • prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente,
  • prelevamento dell’utile dalla ditta individuale effettuato dall’imprenditore persona fisica,
  • conferimento effettuato dall’imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale,
perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.
SANZIONI
L’
art. 18, comma 1, lett. b) del D.L. n. 124/2019 introduce il nuovo comma 1-ter dell’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 ai sensi del quale “per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro”.

Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. 

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui i professionisti, che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 al Mef, il comma 5 del successivo art. 63 punisce la mancata segnalazione con sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000 euro.

PROROGA DEL PAGAMENTO IMPOSTE DAL 30.06.2020 AL 20.07.2020

26/6/2020

 
In attesa del dpcm che disporrà ufficialmente il rinvio dei pagamenti originariamente in scadenza il 30 giugno prossimo al 20 luglio, ci sono solo ipotesi su come funzionerà il nuovo calendario sulla base delle informazioni contenute nel comunicato stampa del ministero dell'economia che anticipa che interessati sono i soggetti Isa, e «compresi quelli aderenti al regime forfetario» (sembra lo schema del rinvio  sperimentato lo scorso anno, con il decreto Crescita).
Gli esclusi: i contribuenti che non hanno partita Iva (quindi le persone fisiche «private»), così come gli enti non commerciali che effettuano solo attività istituzionale. Se dovesse venire replicato il meccanismo di proroga già utilizzato per i redditi relativi al periodo d'imposta 2018, il rinvio non riguarderebbe tutti coloro che non compilano gli Isa per il superamento (nel periodo d'imposta di riferimento) della soglia dei ricavi o compensi di euro 5.164.569,00.
I casi dubbi. i soggetti tassati per trasparenza, in particolare il caso del regime opzionale di trasparenza ex art. 116 Tuir, o delle associazioni professionali.
Le rate: la proroga avrà l'effetto di comprimere il numero delle rate oltre che l'arco temporale entro cui pagare quanto dovuto in sede di saldo e di primo acconto.
Si precisa che l'art. 12 co. 5 del dlgs 241/97 consente al massimo un differimento di pagamento per un periodo non superiore a venti giorni, nel caso lo stesso venga disposto con provvedimento del presidente del Consiglio dei ministri. E' possibile un eventuale ulteriore rinvio al 30.09.2020 con la legge di conversione del decreto rilancio, in quanto c'è un emendamento già presentato da alcuni esponenti politici.

Pubblicata il 06.06.2020 da Agenzia Entrate la circolare 14 e la risoluzione 32/E sul credito di imposta su locazione e affitti d'azienda.

7/6/2020

 

L'Agenzia Entrate in data 6.06.2020 ha pubblicato la circolare n. 14 e la risoluzione 32/E in tema di credito di imposta su locazioni e affitti d'azienda, istituendo il codice tributo per l'utilizzo dello stesso.
L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (indipendentemente dalla categoria catastale) nella misura del 60%, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo nella misura del 30%. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi.
Il credito d'imposta “(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)”. 
Il codice é il “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
La circolare da un chiarimento importante: l’inquilino può cedere il credito d’imposta al locatore «a titolo di pagamento del canone». Anche se il Dl Rilancio parla di canone «versato», l’Agenzia ammette la possibilità di “scalare” il tax credit dall’importo dovuto. Ad esempio, il 15 giugno si potrà saldare il canone di maggio pari a 1.000 versando 400 con bonifico e 600 sotto forma di cessione del credito d’imposta. In questo caso, si legge, «il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione». Naturalmente, finché non viene pagata la differenza, il credito non è utilizzabile.

Le novità del decreto “Liquidità” convertito in legge il 04.06.2020

5/6/2020

 
Novità e semplificazioni in tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato con l'istruttoria della banca sostituita da un'autocertificazione.
L’importo dei finanziamenti garantiti dal Fondo PMI gratuitamente al 100%, aumenta da 25.000 a 30.000 euro e l’importo erogabile, in alternativa al 25% del fatturato, potrà essere il doppio della spesa salariale. La durata dei finanziamenti, si allunga da 72 a 120 mesi,. Il tasso di interesse, non potrà essere superiore al tasso di Rendistato (rendimento medio dei titoli pubblici) con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%. Il tutto fino al 31.12.2020.
Sono sospese fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27. La sospensione opera a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse. Le medesime disposizioni si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. ​

Nuovo credito d'imposta del 30% per la mancata partecipazione a fiere ed eventi commerciali all'estero che siano state disdette a causa emergenza Covid-2020 nel 2020.

Il nuovo art. 12-ter permette di effettuare – alle stesse condizioni e imposta sostitutiva 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per quelli non ammortizzabili – la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui all’art. 1, commi 696 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. 
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024

Iper e supe ammortamento: nel 2020 credito di imposta. Documentazione

4/6/2020

 
La Legge di Bilancio 2020 ha sostituito l’iper ed il super ammortamento, per la stessa tipologia di investimenti, con un credito d’imposta per le imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ci sono però specifici obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il non rispetto di tali obblighi potrebbe avere come immediata conseguenza la revoca dell’agevolazione di cui nel frattempo si è goduto. Nel dettaglio, tale documentazione si configura con:
  • le fatture di spesa;
  • altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati;
  • in relazione agli investimenti di cui agli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (beni individuati nell’ottica di Industria 4.0): perizia tecnica semplice.
Con riferimento ai primi due punti, lo stesso comma 195 prevede che tali documenti devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della legge istitutiva del beneficio e cioè:
“Bene ammesso all’agevolazione di cui all’art. 1 commi 184-197 Legge 27 dicembre 2019 n. 160”

Pubblicato il DECRETO RILANCIO - D.L. 34 /2020

22/5/2020

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, con applicazione immediata, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto come “Decreto Rilancio”, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra le principali misure:
  • bonus 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) e  ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termal già beneficiari per il mese di marzo. Il bonus verrà automaticamente erogato per pari importo anche per il mese di aprile 2020; L'INPS con un comunicato del 21.05.2020 informa che saranno erogati entro lunedì 25.05.2020;
  • contributo a fondo perduto per maggio a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo varia dal 10% al 20%, a seconda del volume d'affari, ed è calcolato sulla riduzione del fatturato di aprile 2020 (se almeno del 33%) rispetto ad aprile 2019.
  • bonus 1.000 euro ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), per il mese di maggio 2020 ;
  • proroga versamenti già sospesi ai sensi del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e del D.L. 23/2020 (Decreto liquidità) possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 (anche in 4 rate).
  • esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  • detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
  • credito di imposta "AFFITTI" per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno) una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. 
  • credito di imposta per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. 
  • riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
  • reddito di emergenza per i nuclei familiari (REM), credito per le vacanze e per l'acquisto di biciclette, ecc.

Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 sulle riaperture e spostamenti dal 18 maggio 2020

16/5/2020

 
È stato approvato il Decreto-legge n. 33/2020 con ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che regola le riaperture da lunedì 18 maggio e fino al 31 luglio 2020.
Le attività economiche e produttive saranno consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni e nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le Regioni potranno introdurre, nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive delle norme nazionali, garantendo tuttavia le condizioni di sicurezza ed il rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 
Indicazioni in tema di spostamenti:
  • dal 18 maggio 2020 non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti all'interno del territorio regionale, fatte salve le misure di contenimento più restrittive regionali;
  • fino al 2 giugno 2020 permane invece il divieto di trasferimenti e spostamenti in regioni diverse rispetto a quella in cui ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • dal 3 giugno gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell' del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
In caso di violazioni è applicabile la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa.

Approvato il DECRETO RILANCIO in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

14/5/2020

 
È stato approvato nella seduta di ieri, 13 maggio 2020, dal Consiglio dei Ministri il decreto battezzato “Rilancio”, contenente numerose misure a supporto di famiglie, professionisti e imprese, che va a confermare ed integrare quanto disposto con i precedenti decreti “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ) e “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Gli interventi per la ripresa economica del Paese spaziano dalla proroga di versamenti e adempimenti fiscali, all'introduzione di bonus e indennità di sostegno al reddito, agli aiuti, anche a fondo perduto, per l'attività d'impresa. Seguiranno circolari e istruzioni da parte dello studio, dopo la pubblicazione.

Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge

24/4/2020

 
La Camera ha approvato il 24 aprile 2020 in via definitiva il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le principali norme, si ricordano le seguenti:
  1. la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa fino a 400 mila euro anche per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; con autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019;
  2. le sospensioni dei termini di versamento delle imposte come succedutesi nei vari decreti (le scadenze di marzo per chi aveva meno di 2 milioni di fatturato rinviate a maggio, le scadenze fino ad aprile per alcuni settori (tra cui turistico) rinviate a maggio;
  3. il rinvio degli adempimenti fiscali in scadenza fino a maggio al 30 giugno (es. la dichiarazione iva, LIPE, ecc.);
  4. credito di imposta del 50% per spese di sanificazione e strumenti di lavoro (max. 20.000);
  5. credito di imposta del 60% per affitto negozi C/1 solo per marzo;
  6. detrazione del 30% per erogazioni liberali (fino a 30.000) per emergenza COVID e deduzione 100% per aziende senza limiti.
  7. la soppressione della proroga biennale dei termini di accertamento per l'Agenzia delle Entrate (art. 67).
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