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16.11.2020 scade IVA-INPS
30.11.2020 scade il 2° acconto tasse
   
​                         

Proroga pagamento del 2°acconto tasse dal 30.11.2020 al 30.04.2021 per i contribuenti soggetti a ISA e i forfettari con riduzione fatturato del 33% del 1° sem. 2020 rispetto al 1° sem. 2021.

​

Decreto "Cura Italia": Sospensione  dei versamenti fiscali e contributivi e dei termini degli adempimenti tributari

16/3/2020

 
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti.
- Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo 2020
- Per i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni nell'anno precedente, la scadenza dei soli versamenti da effettuarsi dal 8 marzo e fino al 31 marzo, è rinviata al 31 maggio 2020 (anche poi rateizzabili in 5 rate mensili).
Si tratta dei versamenti in autoliquidazione relativi:
  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’Iva (annuale e mensile);
  • alle addizionali Irpef;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria
NB: Entro il 20.03.2020 dovranno essere versate le ritenute alla fonte per autonomi e agenti, nonchè la tassa di libro delle società di capitali, a prescindere dai ricavi.
PARTICOLARI CATEGORIE
Sono sospesi fino al 30.04.2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator e ora anche alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:
  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24/10/2000 n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • sggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 
​ADEMPIMENTI FISCALI: Sono inoltre rinviati al 30 giugno tutti gli adempimenti tributari in scadenza entro il 31 maggio 2020 come la dichiarazione IVA.

Coronavirus: sospensione di accertamenti fiscali e verifiche Agenzia Entrate

13/3/2020

 
L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato stampa del 12 marzo 2020, ha reso nota la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte dei propri uffici, ad eccezione di quelli in imminente scadenza, o sospesi in base ad espresse previsioni normative.

Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

13/3/2020

 
Ministero dell'Economia e delle Finanze: Comunicato n.50  I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
​Roma, 13 marzo 2020 Ore 18:40

Coronavirus, il dpcm 11 marzo 2020 chiude molte attività commerciali fino al 25.03.20

11/3/2020

 

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (vedi sotto - es: sanitarie, ottiche, distributori carburante, ecc.), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (vedi sotto - es: lavanderie, pompe funebri).
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Continuano le attività produttive e professionali sopra non indicate, anche se si raccomanda quanto già previsto con il precedente decreto del 8 e 9 marzo 2020 (smart working, ferie e congedi, norme igieniche, ecc.). 

Allegato 1 - attività consentite

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
 
Allegato 2 - attività consentite
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

REGISTRATORI TELEMATICI
I soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sul registratore telematico (RT), in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:
- l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
- il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.

EMERGENZA COVID-19

9/3/2020

 
Le "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 (DPCM), sono in vigore fino al 3 APRILE 2020 e valgono a livello nazionale.
Gli spostamenti delle persone sono previsti per:
-          Comprovate esigenze lavorative;
-          Situazioni di necessità;
-          Motivi di salute.
Le motivazioni di cui sopra potranno essere attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. 
E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva. 
Le attività di ristorazione e bar sono possibili dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione di sospensione dell’attività.
Le attività di asporto e/o consegne a domicilio pare siano consentite senza limitazioni di orario.
Sono consentite senza limitazione di orario le altre attività commerciali purché il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, fra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
Nelle giornate festive e prefestive devono essere chiuse le medie (oltre i 250 mq) e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. 

Dichiarazioni di intento nel cassetto fiscale dal 02.03.2020

7/3/2020

 
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.
Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n.  34/2019 sono stati aboliti:
  • l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
  • la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
  • il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.

Scadenze fiscali prorogate per tutti i contribuenti

6/3/2020

 

Ai sensi dell’articolo 1 del DL 9/2020 è previsto il differimento di alcune scadenze fiscali e in particolare:
  • dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 relative al periodo d’imposta 2019 dei soggetti obbligati alla presentazione del modello 730/2020;
  • dal 5 aprile 2020 al 5 maggio 2020 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 il termine di presentazione di tutti i modelli 730/2020 relativi al periodo d’imposta 2019 a prescindere dalle modalità di compilazione adottata
La consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al periodo d’imposta 2019 è prevista entro il termine del 31 marzo 2020;

Enasarco: massimali ed aliquote contributive

21/2/2020

 
L’aliquota contributiva per l'anno 2020 è del 17%, soglia raggiunta come da aumento programmato e posto in essere a partire dal 2013, per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di capitali.
Inoltre con apposito avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Enasarco ha pubblicato i massimali e i minimali afferenti la contribuzione per l’anno 2020 individuati come segue: 
Agente plurimandatario
Minimale contributivo € 431 con Massimale provvigionale € 25.682
Agente monomandatario
Minimale contributivo € 861 con  Massimale provvigionale € 38.523
Per quanto riguarda gli agenti operanti in forma di società di capitali, le aziende mandanti versano un contributo pari al 4%, di cui il 3% è a carico dell’azienda mandante e il restante 1% è a carico dell’agente operante in forma di società di capitali, senza alcun limite di minimale o massimale. Il regolamento Enasarco all’art. 6, comma 2 precisa che “il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia”. 

Decreto milleproroghe: proroga del termine per la nomina dell'organo di controllo

19/2/2020

 
Riaperti i termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo. Il termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’ art. 2364, 2° comma, del codice civile (art. 379, 3 comma, primo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). 
Non viene modificata la disposizione prevista dall'art. 379, 3 comma, ultimo periodo, ai sensi del quale, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 c.c., commi secondo e terzo, “si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”, che diventerebbero pertanto il 2018 e 2019.

Decreto milleproroghe: nessuna proroga sulla tracciabilità oneri detraibili

19/2/2020

 
​Nessun differimento dell'obbligo di pagamento tracciabile degli oneri detraibili di cui all'art. 15 del Tuir introdotto a partire dal 1^ gennaio 2020 dall'art. 1, comma 679, della legge di bilancio 2020.
La legge di conversione del Milleproroghe
 non ha infatti disposto nulla in relazione all'onere di tracciabilità dei pagamenti.
Sono esclusi da tale obbligo le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale (comma 680, art. 1 della legge di Bilancio 2020).
Si consiglia quindi di conservare unitamente ai documenti fiscali attestanti il sostenimento degli oneri detraibili anche la prova dell'avvenuto pagamento tracciabile, quale ad esempio la ricevuta del pagobancomat o della carta di credito o una copia dell'assegno.
Ecco un elenco delle spese di cui occorre avere il pagamento tracciabile:
  • Prestazioni sanitarie rese da strutture private
  • Prestazioni sanitarie rese da medici che esercitano la libera professione
  • Prestazioni sanitarie non in convenzione come ad esempio il rilascio da parte del medico di famiglia del certificato di buona e robusta costituzione
  • Spese veterinarie
  • Spese per asili nido
  • Spese per istruzione scolastica e universitaria
  • Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari «fuori sede»
  • Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età dai 5 ai 18 anni
  • Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non lavorano
  • Spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
  • Spese per soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato
  • Spese per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento
  • Spese per gli addetti all’assistenza delle persone non autosufficienti i.e. «badanti»
  • Compensi corrisposti a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
  • Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale
  • Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con contratto di leasing
  • Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e non autosufficienza
  • Premi assicurativi per eventi calamitosi per immobili abitativi
  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado
  • Erogazioni liberali a favore di fondazioni musicali
  • Erogazioni liberali a favore della Società di cultura «la Biennale di Venezia»
  • Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato
  • Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari
  • Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale ed artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche, di organizzazioni di volontariato, onlus e associazioni di promozione sociale
  • Contributi associativi alle società di mutuo soccorso

Decreto milleproroghe: bonus verde

19/2/2020

 
Per il 2020, è detraibile ai fini Irpef il 36% delle spese finalizzate:
  1. alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Si tratta del “bonus verde”, introdotto dall'art. 1, comma 12, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Al riguardo si precisa quanto segue:
  • per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
  • sono ammesse le spese di cui sopra fino a un ammontare complessivo non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente;
  • possono usufruire dell'incentivo in esame i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Legge di bilancio: nuovo regime di tassazione fringe benefit auto dal 01.07.2020

9/1/2020

 
idefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
Il fringe benefit tassabile è regolato per i veicoli concessi in uso promiscuo:
· per i contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
· per i contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
Emissione di CO2 del veicolo                  % applicabile
Fino a 60 g/km                                                          25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km                        30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km                      40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km                                                50% (60% per il 2021)

Legge di bilancio: super e iper ammortamenti diventano crediti di imposta nel 2020

8/1/2020

 
 lARelativamente all'acquisto di beni materiali strumentali nuovi effettuato dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (per il quali in precedenza spettava il super ammortamento) il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000. Sono esclusi gli investimenti in veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR; beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni ricompresi in alcuni particolari settori.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito spetta ad imprese e professionisti e va utilizzato in compensazione in 5 rate a partire dall'anno successivo all'entrata in funzione. Il credito va restituito in caso di vendita del bene, salvo sostituzione.
                                                                              -§-

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta  sul costo come segue:
- Fino a € 2,5 milioni spetta il 40%
- Da € 2,5 milioni a € 10 milioni spetta il 20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La perizia (che può non essere giurata) deve essere fatta per investimenti di importo superiore a euro 300.000.
Il credito va utilizzato in compensazione in 5 rate a partire dall'anno successivo all'interconnessione.
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Il credito va utilizzato in compensazione in 3 rate a partire dall'anno successivo all'interconnessione.
Il credito va restituito in caso di vendita del bene, salvo sostituzione.
                                                                             -§-

Adempimenti per accesso ai benefici
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative della legge di bilancio.
Anche se solo ai fini di monitoraggio, le imprese che si avvalgono delle nuove agevolazioni saranno tenute a effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. 

Legge di bilancio: oneri detraibili in base al reddito e se pagati con mezzi tracciabili

7/1/2020

 
 Rimodulazione in base al reddito della detrazione degli oneri disciplinata dall'art. 15, D.P.R. 917/1986 (premi assicurativi, interessi passivi, veterinarie, ecc) che compete:
- per l'intero importo se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) non supera € 120.000,
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000 (diminuiti del reddito complessivo) e € 120.000 se il reddito complessivo (al netto di prima casa e relative pertinenze) supera € 120.000.
Non rientrano nella limitazione di detrazione gli interessi per prestiti/mutui agrari, gli interessi per mutui ipotecari prima casa e le spese mediche (nuovo art. 15, co. 3-bis, 3-ter, e 3-quater, D.P.R. 917/1986).

La detrazione nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, D.P.R. 917/1986 e in altre norme di legge, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento tracciabile. Si possono detrarre anche se pagate in contanti le spese mediche se effettuate presso enti pubblici o strutture accreditate e l'acquisto di farmaci o ausili.

Le spese veterinarie sono detraibili nella misura del 19% le spese veterinarie, fino all'importo di € 500, per la parte eccedente la franchigia di € 129,11.

Definitiva la legge di bilancio 2020

27/12/2019

 
La legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160) è stata definitivamente approvata il 23 dicembre 2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2019. 
​Confermate le misure in arrivo dal prossimo anno, tra cui la riforma delle detrazioni Irpef, le nuove regole per forfetari e auto aziendali, la proroga dei bonus edilizi con l’introduzione del nuovo bonus facciate, l’unificazione di IMU e TASI, il rinnovato credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, l’introduzione di plastic e sugar tax, ecc.

Decreto " Milleproroghe"

22/12/2019

 
​​Il Decreto-legge “milleproroghe” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 2019, con la formula “salvo intese”. Sono numerose le proroghe, ma principalmente il provvedimento prevede l’estensione anche al 2020 del bonus verde per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali, degli incentivi per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di veicoli elettrici o ibridi, nonché una serie di misure per l’innovazione tecnologica. 

Convertito in legge il decreto fiscale n. 124/2019 collegato alla manovra di fine anno

13/12/2019

 

Il Decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) è diventato legge.
Tra le principali novità della conversione in legge
- riduzione limiti uso contante da 3.000 a 2.000 dal 1.7.20;
- la lotteria degli scontrini partirà dal 1.7.20;
- credito di imposta 30% su commissioni POS; 
- nuove scadenze per 730 (va inviato entro il 30 settembre) e CU (va al 16.03);
- nuove scadenze per l'esterometro che diventa trimestrale (va inviato entro il 2° mese successivo al trimestre);
- introduzione di una sanatoria, con versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, degli errori di natura formale;
- previsione di percentuali più favorevoli per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti;
- i crediti di imposta potranno essere utilizzati in compensazione solo 10 gg dopo la presentazione della dichiarazione;
- obbligo di F24 ENTRATEL o FISCONLINE in caso di crediti in compensazione
- nuovi esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- proroga fino a settembre 2019 della moratoria sulle sanzioni per la violazione dell'obbligo per chi effettua il versamento mensile dell'Iva;
-
la revisione delle disposizioni su appalti, pagamenti elettronici e reati fiscali;
- altre...

FORFETTARI: NUOVI LIMITI A DIPENDENTI E BENI NELLA LEGGE DI BILANCIO IN DISCUSSIONE ALLE CAMERE

16/11/2019

 
A partire dal 1° gennaio 2020, pur rimanendo il limite di ricavi o compensi fissato a 65.000 euro, sembra sarà necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
  • spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro lordi;
  • conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.
Sono queste le due modifiche previste ad oggi, anche se si attende l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta della Legge di Bilancio 2020 per parlare di ufficialità.
Tra l'altro non è chiara l’effettiva data di decorrenza dei nuovi limiti: c’è chi sostiene che i nuovi limiti saranno effettivamente operativi - e quindi dovranno esser sottoposti a verifica - soltanto a chiusura del 2020 ma anche chi non esclude che usciranno dal regime i forfettari che nel 2019 risulteranno aver superato i nuovi limiti in arrivo.

NOVITA' DEL DECRETO "CLIMA"

7/11/2019

 
Definito come il primo passo del GREEN NEW DEAL, tra le novità, il decreto Clima prevede
- un buono mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria: fino a 1500 euro per la rottamazione delle vetture fino alla classe euro 3, e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi, entro il 31.12.2021.

A differenza dell’ecobonus, però, lo sconto riconosciuto non potrà essere utilizzato per l’acquisto di auto elettriche o ibride, bensì per abbonamenti ai mezzi pubblici o per i servizi di car sharing a basse emissioni, o per l'acquisto biciclette anche a pedalata assistita, anche in favore di conviventi, nei successivi tre anni.
- un incentivo per la vendita di prodotti sfusi / alla spina agli esercenti commerciali che attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, svolgendo tale attività per almeno 3 anni, e con contenitori NON monouso. Spesa massima ammissibile euro 5.000.
Occorre comunque attendere uno specifico emanando decreto per le modalità attuative.

Nuovo "codice lotteria" al posto del codice fiscale per partecipare alla lotteria degli scontrini

5/11/2019

 
Con il Provvedimento del 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alle estrazioni della "lotteria degli scontrini".
I nuovi registratori telematici dovranno essere configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini, e dovranno permettere di acquisire il "codice lotteria" del cliente, ossia un codice identificativo univoco che il consumatore dovrà richiedere sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici genereranno il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.

Pubblicato in G.U il decreto n. 124/2019 collegato alla legge di bilancio 2020

27/10/2019

 
Il DL 26.10.2019 n. 124 (DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) contiene una serie di misure in ambito IVA che mirano a rafforzare i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria e a contrastare fenomeni fraudolenti e illegittimi.
Sono previste anche alcune disposizioni che consentono di semplificare il rapporto fra il Fisco e i soggetti passivi e a chiarire, attraverso un intervento legislativo, la portata delle esenzioni relative alle prestazioni di insegnamento. Di seguito, si riassumono le principali novità.
Cessazione della partita IVA e inibizione delle compensazioni 
È inibita la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 dei crediti o solo dei crediti IVA, rispettivamente, per i contribuenti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione di quest'ultima dalla banca dati VIES.
Reverse charge negli appalti con utilizzo prevalente di manodopera
L'applicazione del reverse charge è estesa agli appalti che prevedono l'utilizzo prevalente di manodopera.
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
Nell'ambito di una serie di misure volte a prevenire le frodi per determinati carburanti, è escluso l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive.
Contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli usati
Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è disposto l'obbligo di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con modello F24 Elide.
Lotteria degli scontrini 
Viene prevista una sanzione da 100,00 a 500,00 euro per gli esercenti che rifiutano di acquisire il codice fiscale dell'acquirente o che non trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 
Tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche verranno memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:
- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà memorizzare, quindi, anche i dati concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione.
Al fine di recepire tale novità, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.10.2019 n. 738239, ha differito al 20.12.2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (in scadenza al 31.10.2019).
Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di consumatori finali 
È prorogato, per l'anno 2020, il divieto di emissione di e-fatture mediante il Sistema di Interscambio:
- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- da parte dei soggetti che, benché non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, hanno effettuato prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
Inoltre, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri inviando i dati al Sistema TS, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza degli stessi.
Semplificazione degli adempimenti IVA
Viene stabilito che il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avvenga a partire dal secondo semestre 2020 (con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo).
La bozza di dichiarazione annuale IVA sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, l'importo dovuto, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta di un terzo, e agli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Se il soggetto versa le somme dovute entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche 
A decorrere dall'1.1.2020, viene modificato l'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, al fine di procedere all'adeguamento delle disposizioni in esso contenute alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17. Sono, quindi, ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse), mentre risultano imponibili, per effetto dell'eliminazione del riferimento nella norma, le "prestazioni didattiche di ogni genere".
Viene altresì previsto che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1 siano imponibili ai fini IVA, mentre sono esenti quelle che consentono di sostenere l'esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale" (cfr. anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019). Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano adeguati al dispositivo della sentenza 14.3.2019, causa C-449/17, e ai chiarimenti della ris. Agenzia delle Entrate 2.9.2019 n. 79.[Tratto da La Settimana in Breve n.40 del 1 Novembre 2019]

Entro il 31 ottobre l’invio telematico del Modello 770/2019

6/10/2019

 
Il prossimo 31 ottobre 2019 scade il termine per la presentazione telematica all'Agenzia Entrate, da parte dei sostituti d'imposta, dei modelli 770/2019 relativi al 2018.

Bonus pubblicità per l’anno 2019: prenotazione telematica entro il 31 ottobre

1/10/2019

 
La modifica all’art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotta dall’art. 3-bis del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 81, ha confermato per l’anno 2019 e per gli anni successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura.
Per accedere all’agevolazione per l’anno 2019, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata dal 1° al 31 ottobre 2019, sempre telematicamente attraverso l’apposita procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.

Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa

15/9/2019

 
L’art. 375 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. ​Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue

15/9/2019

 
La Direttiva n. 2008/9/UE del 12 febbraio 2008 prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.
Per esempio su :
  • servizi fieristici: biglietti ingresso, pass;
  • prestazioni e servizi relativi a beni immobili;
  • lavorazione su stampi o beni strumentali;
  • interventi su beni in garanzia e sostituzioni;
  • organizzazione di eventi;
  • spese di trasferta aziendali.
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara. 
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